Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore in vigore il Codice della crisi d’impresa dopo una serie infinita di differimenti, anche se alcune disposizioni erano già operative in precedenza (i.e. disposizioni, per l’imprenditore, sulla dotazione di adeguati assetti organizzativi). Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da X Titoli e ben 391 articoli, riscrive la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendo tutte le norme in materia fallimentare e della composizione della crisi da sovraindebitamento. Una riforma organica che cerca di prevenire piuttosto che curare le difficoltà delle imprese, evitando così di giungere a diagnosticarne l’incurabilità e quindi la fine dell’impresa. Il “sistema di allerta” infatti costituisce il nucleo centrale della riforma; un sistema capace di intercettare anticipatamente la crisi attraverso una diagnosi precoce segnalandola tempestivamente. L’imprenditore deve, infatti, “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. A tal fine, il decreto, all’art. 3, prevede che “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” ed inoltre che “l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.”. Scompare anche il riferimento al termine ’’fallimento”. Nel nuovo codice si parla di “liquidazione giudiziale” e quindi scompare l’onta personale e morale dell’imprenditore insolvente. Questa riforma va quindi interpretata come un sistema che si muove a fianco delle imprese, aiutandole a sorvegliarne la gestione attraverso indici indispensabili i quali, se incongrui, fanno scattare l’allarme per consentire all’imprenditore di porvi rimedio. È un sistema che rafforza anche le garanzie dei creditori che dovrebbero correre meno rischi rispetto al passato conoscendo in anticipo l’eventuale difficoltà dell’azienda committente decidendo se continuare e come intrattenere rapporti commerciali, di appalto o di lavoro. In questo contesto bene ha fatto il legislatore a prevedere l’ingresso dei Consulenti del Lavoro tra i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza.
Infatti, l’articolo 358 del citato codice prevede che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:
I Consulenti del Lavoro sono stati definiti “giuslavoristi di prossimità” perché vivono da vicino l’azienda più di ogni altro professionista, con frequenza quasi giornaliera. I Consulenti del Lavoro non solo hanno una solida base giuridica ma sono formati anche sugli aspetti di gestione delle risorse umane. Infatti, cercano (quasi una mission) di far capire
all’imprenditore, di qualsiasi dimensione, che l’azienda non è solo il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.) ma è un’avventura. Infatti, il sinonimo di “impresa” è “avventura”. Ed è quello che l’imprenditore fa: essere un avventuriero (qualcuno è stato definito anche “capitano coraggioso”) nel senso buono del termine. Un’avventura riesce se non si è solitari, solo se i collaboratori sono coinvolti emotivamente. E qui entra in gioco la parte gestionale della nostra attività. Coinvolgimento significa una buona comunicazione sul progetto imprenditoriale, una buona amministrazione, un buon sistema di welfare, un buon piano di politica retributiva, MBO, sistemi premianti, sistemi di retention, sistemi di valutazione dei lavoratori e delle performance, attenzione all’invecchiamento (c.d. aging), policies comportamentali e di compliance, organizzazione dei ! tempi e luoghi di lavoro anche con l’utilizzo del lavoro da remoto, scelta dei cd ammortizzatori sociali per prevenire la crisi, e molto altro. In sostanza una cassetta degli attrezzi molto ben fornita; attrezzi da maneggiare con cura perché si stanno gestendo i lavoratori con conseguenti ricadute anche sulle loro famiglie. Per i Consulenti del Lavoro la centralità del loro lavoro è la persona che va curata in ogni momento della sua vita aziendale. I rapporti di lavoro, ancor prima di essere rapporti giuridici sono e restano dei rapporti interpersonali. Il tutto mantenendo dritta la barra sulla legalità.
Altra previsione importante è contenuta nella lettera c) precedentemente richiamata e cioè la turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico. Sono convinto che i giudici ne terranno debitamente conto proprio per non consentire di non disperdere professionalità importanti, magari maturate in tanti anni di lavoro.
Visto l’attuale sistema di alert, bisognerebbe consigliare l’imprenditore con dipendenti di affidarsi ad un professionista del lavoro (ammesso che già non lo abbia) per prevenire la crisi aiutandolo nelle strategie che, insieme a tutti i collaboratori dell’azienda, possano consentirgli di continuare il suo progetto imprenditoriale oppure di ristrutturarlo, riorganizzarlo o riconvertirlo. E proprio quando il progetto imprenditoriale giunge al termine, bisogna fare in modo che le ricadute sui lavoratori siano meno impattanti. Il Legislatore ha anche istituito (art. 356 del Codice della crisi d’impresa) un Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza. L’Albo è istituito presso il Ministero della giustizia ed è composto dai soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria:
Le modalità di funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Certamente una bella sfida per la nostra Categoria che acquisisce un ruolo sempre più determinante nel mondo delle libere professioni. Personalmente sono tuttavia convinto che i tre soggetti abilitati alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro) bene farebbero a collaborare tra di loro indipendentemente da chi acquisisce l’incarico giudiziale. La materia è vasta e complessa e c’è bisogno della professionalità di tutti.