Codice della crisi d’impresa: estese anche ai Consulenti del Lavoro le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore*

Potito di Nunzio, Presidente del Consiglio dell’Ordine provinciale di Milano

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore in vigore il Codice della crisi d’impresa dopo una serie infinita di differimenti, anche se alcune disposizioni erano già operative in precedenza (i.e. disposizioni, per l’imprenditore, sulla dotazione di adeguati assetti organizzativi). Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da X Titoli e ben 391 articoli, riscrive la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendo tutte le norme in materia fallimentare e della composizione della crisi da sovraindebitamento. Una riforma organica che cerca di prevenire piuttosto che curare le difficoltà delle imprese, evitando così di giungere a diagnosticarne l’incurabilità e quindi la fine dell’impresa. Il “sistema di allerta” infatti costituisce il nucleo centrale della riforma; un sistema capace di intercettare anticipatamente la crisi attraverso una diagnosi precoce segnalandola tempestivamente. L’imprenditore deve, infatti, “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. A tal fine, il decreto, all’art. 3, prevede che “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” ed inoltre che “l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.”. Scompare anche il riferimento al termine ’’fallimento”. Nel nuovo codice si parla di “liquidazione giudiziale” e quindi scompare l’onta personale e morale dell’imprenditore insolvente. Questa riforma va quindi interpretata come un sistema che si muove a fianco delle imprese, aiutandole a sorvegliarne la gestione attraverso indici indispensabili i quali, se incongrui, fanno scattare l’allarme per consentire all’imprenditore di porvi rimedio. È un sistema che rafforza anche le garanzie dei creditori che dovrebbero correre meno rischi rispetto al passato conoscendo in anticipo l’eventuale difficoltà dell’azienda committente decidendo se continuare e come intrattenere rapporti commerciali, di appalto o di lavoro. In questo contesto bene ha fatto il legislatore a prevedere l’ingresso dei Consulenti del Lavoro tra i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza.

Infatti, l’articolo 358 del citato codice prevede che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:

  1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
    1. c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
  3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:
    1. delle risultanze dei rapporti;
    2. degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
    3. delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico;
    4. con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione;
    5. in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi. I Consulenti del Lavoro, quindi, possono assumere tutti gli incarichi previsti dalla norma ma a condizione che l’azienda abbia dei rapporti di lavoro in corso al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o della sua omologazione. Acquisito l’incarico non v’è alcun limite di funzione. Il Codice ha sancito un importante principio: quando c’è in ballo il futuro dei lavoratori dipendenti è meglio affidare l’incarico a coloro che si occupano quotidianamente dei rapporti di lavoro e delle procedure per scongiurare la crisi aziendale e favorire la ripresa dell’attività produttiva. Chi si occupa di lavoro, ed in primis i Consulenti del lavoro, sono al fianco dell’imprenditore sin dalla costituzione dell’impresa. Lo consigliano al meglio nella scelta delle risorse umane da inserire in azienda, nella loro formazione e motivazione coinvolgendole nel progetto imprenditoriale. A tal proposito ricordo che soltanto i Consulenti del Lavoro, tramite la loro Fondazione per il Lavoro, sono stati abilitati per legge a svolgere le funzioni di: i) intermediazione di manodopera, ii) selezione e formazione, iii) outplacement.

I Consulenti del Lavoro sono stati definiti “giuslavoristi di prossimità” perché vivono da vicino l’azienda più di ogni altro professionista, con frequenza quasi giornaliera. I Consulenti del Lavoro non solo hanno una solida base giuridica ma sono formati anche sugli aspetti di gestione delle risorse umane. Infatti, cercano (quasi una mission) di far capire

all’imprenditore, di qualsiasi dimensione, che l’azienda non è solo il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.) ma è un’avventura. Infatti, il sinonimo di “impresa” è “avventura”. Ed è quello che l’imprenditore fa: essere un avventuriero (qualcuno è stato definito anche “capitano coraggioso”) nel senso buono del termine. Un’avventura riesce se non si è solitari, solo se i collaboratori sono coinvolti emotivamente. E qui entra in gioco la parte gestionale della nostra attività. Coinvolgimento significa una buona comunicazione sul progetto imprenditoriale, una buona amministrazione, un buon sistema di welfare, un buon piano di politica retributiva, MBO, sistemi premianti, sistemi di retention, sistemi di valutazione dei lavoratori e delle performance, attenzione all’invecchiamento (c.d. aging), policies comportamentali e di compliance, organizzazione dei ! tempi e luoghi di lavoro anche con l’utilizzo del lavoro da remoto, scelta dei cd ammortizzatori sociali per prevenire la crisi, e molto altro. In sostanza una cassetta degli attrezzi molto ben fornita; attrezzi da maneggiare con cura perché si stanno gestendo i lavoratori con conseguenti ricadute anche sulle loro famiglie. Per i Consulenti del Lavoro la centralità del loro lavoro è la persona che va curata in ogni momento della sua vita aziendale. I rapporti di lavoro, ancor prima di essere rapporti giuridici sono e restano dei rapporti interpersonali. Il tutto mantenendo dritta la barra sulla legalità.

Altra previsione importante è contenuta nella lettera c) precedentemente richiamata e cioè la turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico. Sono convinto che i giudici ne terranno debitamente conto proprio per non consentire di non disperdere professionalità importanti, magari maturate in tanti anni di lavoro.

Visto l’attuale sistema di alert, bisognerebbe consigliare l’imprenditore con dipendenti di affidarsi ad un professionista del lavoro (ammesso che già non lo abbia) per prevenire la crisi aiutandolo nelle strategie che, insieme a tutti i collaboratori dell’azienda, possano consentirgli di continuare il suo progetto imprenditoriale oppure di ristrutturarlo, riorganizzarlo o riconvertirlo. E proprio quando il progetto imprenditoriale giunge al termine, bisogna fare in modo che le ricadute sui lavoratori siano meno impattanti. Il Legislatore ha anche istituito (art. 356 del Codice della crisi d’impresa) un Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza. L’Albo è istituito presso il Ministero della giustizia ed è composto dai soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria:

  • in possesso dei requisiti richiamati nelle precedenti lettere dalla a) alla c) che dimostrano – di aver assolto specifici obblighi di formazione;
  • il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e cioè: i) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza; ii) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria; iii) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; – non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Le modalità di funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Certamente una bella sfida per la nostra Categoria che acquisisce un ruolo sempre più determinante nel mondo delle libere professioni. Personalmente sono tuttavia convinto che i tre soggetti abilitati alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro) bene farebbero a collaborare tra di loro indipendentemente da chi acquisisce l’incarico giudiziale. La materia è vasta e complessa e c’è bisogno della professionalità di tutti.


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