CASSE PROFESSIONALI: IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E POSSIBILITÀ DI PENSIONAMENTO

Noemi Secci, Consulente del Lavoro in Milano

L’ irregolarità contributiva, relativamente ai versamenti dovuti alla cassa professionale, può determinare ulteriori conseguenze, rispetto al pagamento di sanzioni, interessi ed alle azioni esecutive del caso: sono infatti numerosi i regolamenti in materia di previdenza che prevedono il diniego della pensione, o la riduzione della stessa, nell’ipotesi di mancato integrale versamento della contribuzione. La questione è tutt’altro che remota: si tratta, purtroppo, di una problematica della quale spesso si prende contezza solo al momento del pensionamento, proprio quando potrebbe risultare più difficoltoso rimediare alle irregolarità. In merito, ogni cassa ha una disciplina differente: alcuni enti previdenziali, come Inarcassa (la cassa degli ingegneri e degli architetti) richiedono la regolarità contributiva per accedere alla pensione; altri enti, come Cipag (la cassa dei geometri), consentono il pensionamento anche in presenza di irregolarità, offrendo però la sola possibilità di ottenere il trattamento di vecchiaia calcolato con sistema contributivo, ed escludendo comunque totalmente dal calcolo gli anni con irregolarità, anche per differenze di pochi euro. Per quanto riguarda, poi, la possibilità di regolarizzare i contributi non versati e prescritti, è prevista soltanto da alcuni enti, come Cipag e Cassa Forense (art. 30 Regolamento Unico della Previdenza Forense). Osserviamo, allora, che cosa prevedono in argomento i principali enti previdenziali per liberi professionisti.

INARCASSA

La Cassa degli ingegneri e degli architetti, Inarcassa, prevede la maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali (art. 16 bis del Regolamento di Previdenza Inarcassa) al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti. L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori. I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili ai fini previdenziali, peraltro, non possono essere restituiti. In presenza di inadempimenti, l’efficacia della domanda di pensione è condizionata:

  • all’invio, entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione da parte di Inarcassa, delle dichiarazioni omesse;
  • al versamento, entro il medesimo termine, dei contributi e degli oneri accessori dovuti.

In caso di adempimento entro i 180 giorni, la pensione è liquidata secondo le decorrenze previste per i singoli trattamenti. Se non si adempie entro il suddetto termine, la domanda decade e deve essere ripresentata. Ad ogni modo, la pensione è liquidata dall’organo competente entro 90 giorni dalla presentazione della completa documentazione istruttoria.

ENPACL

La posizione contributiva del Consulente del Lavoro deve essere regolare, perché sia liquidata la pensione: devono, cioè, essere effettuati gli adempimenti dichiarativi e interamente versati i contributi obbligatori, le sanzioni, gli interessi e le spese (art. 21 Regolamento di Previdenza e Assistenza Enpacl). In caso di irregolarità contributiva, infatti, i trattamenti pensionistici, anche in regime di totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi, i relativi supplementi ed integrazioni, decorrono solo dal mese successivo all’avvenuto pagamento del dovuto, sempreché risultino maturati i requisiti previsti per il pensionamento. La decorrenza della prestazione non slitta, anche in regime di totalizzazione e cumulo, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro i 60 giorni successivi alla richiesta dell’Ente. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi, si acquisisce la regolarità contributiva con il versamento dell’ultima rata.

CNPADC

Anche ai Dottori commercialisti iscritti alla Cnpadc l’irregolarità contributiva può costare cara, in termini di diritto alla pensione. Le pensioni sono difatti riconosciute a seguito di presentazione della domanda previa verifica della regolarità contributiva e dell’assenza di cause di incompatibilità con lo svolgimento dell’attività professionale. Nello specifico, ai sensi dell’art. 25, co. 5 del Regolamento Unitario, il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori:

• non consentono la maturazione dell’anzianità contributiva;

• non danno luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi;

• non danno luogo al riconoscimento della pensione (è inoltre necessario, per il diritto al pensionamento, anche la regolarità nel versamento del contributo di maternità).

CNPR

In base a quanto esposto dal Regolamento della Previdenza della Cassa dei ragionieri, art. 30, nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi, i requisiti per il pensionamento si intendono perfezionati alla data di pagamento della contribuzione dovuta. In base all’art. 16 dello stesso Regolamento, nel caso di mancato versamento di una parte dei contributi dell’anno a seguito dell’avvenuta prescrizione, l’anzianità contributiva dell’annualità, ai fini del diritto e della misura alle prestazioni, è ridotta nella misura determinata dal rapporto fra l’ammontare dei contributi versati e l’ammontare dei contributi dovuti.

CASSA FORENSE

Per gli avvocati iscritti presso la Cassa Forense, è richiesta l’effettiva iscrizione e contribuzione per il numero minimo di anni necessari in relazione al trattamento pensionistico da liquidare. Gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci sono, a richiesta, rimborsabili (art.22, L. n. 576/1980), salvo che l’interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell’istituto della rendita vitalizia, recuperandoli a titolo oneroso. Si sottolinea che un’importante pronuncia della Cassazione (Cass. civ., sez. Lav., ord., 12 giugno 2023, n. 16585) ha sancito l’obbligo di Cassa Forense di erogare la pensione in favore dell’avvocato che sia stato irregolare nei versamenti contributivi, purché sussistano i requisiti di effettiva iscrizione e contribuzione richiesti per il trattamento di pensione considerato. Il concetto che ha sancito la Suprema Corte è conforme a quanto già enunciato dalla stessa Cassazione con le sentenze n. 5672 del 10.04.2012 e n. 29962 del 02.12.2013, rese in ambito di fattispecie riguardanti l’inefficacia di annualità per intervenuta prescrizione dei contributi: la parziale omissione del contributo non incide sul diritto dell’avvocato alla pensione. In pratica, in presenza di effettiva anzianità contributiva, ma parziale versamento del dovuto, l’ente non può negare il diritto alla pensione, ma solo ricalcolare la stessa, considerando ai fini del montante, quale reddito, quello corrispondente ai versamenti effettivamente corrisposti. Nel sistema previdenziale forense, infatti, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo tanto della pensione di vecchiaia quanto nella pensione di anzianità, dal momento che nessuna norma prevede che venga annullata l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto.

CIPAG

 Il problema della presenza di un’irregolarità contributiva, ai fini dell’accesso alla pensione, si pone anche in relazione alla Cipag, la Cassa Geometri: laddove, infatti, la contribuzione risulti non integralmente versata, sussiste il solo diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, peraltro con integrale esclusione delle annualità irregolari, persino in caso di inadempimenti di scarso rilievo. La successiva regolarizzazione dà soltanto il diritto al computo dell’annualità contributiva esclusa ai fini della misura della pensione, ma non dà diritto al calcolo misto o retributivo dell’assegno.

EFFETTIVITÀ E INTEGRALITÀ DELLA CONTRIBUZIONE

In base a quanto osservato, è spontaneo domandarsi se le decisioni della cassa professionale di diniego della pensione, ricalcolo contributivo della stessa o esclusione di intere annualità siano legittime, laddove l’irregolarità sia di scarso rilievo, ad esempio per pochi euro di debito contributivo. In materia, è necessaria una riflessione sul concetto di “effettività della contribuzione”, richiamato nei regolamenti di molte casse professionali quale requisito indispensabile per l’accesso alla pensione (ad esempio, il regolamento Enpab richiede “5 anni di contributi effettivi” per la pensione di vecchiaia). Il prevalente orientamento della Cassazione (si veda, ad es., Cass. sent. n. 15643/2018) prevede, ai fini dell’ottenimento del trattamento pensionistico, che i requisiti di contribuzione e iscrizione risultino effettivi e regolamentari.

La suprema Corte ha stabilito, però, che il concetto di “effettività della contribuzione” non implica che la contribuzione debba essere integrale, in quanto la generalità delle leggi che disciplinano la previdenza dei liberi professionisti (vedi ad es. la L. n. 773/1982 per la Cassa geometri) non contiene alcun riferimento all’importo dei versamenti: manca, dunque, una disposizione che preveda espressamente l’annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione.

RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE PER IRREGOLARITÀ

 Posta la necessità di verificare dettagliatamente la disciplina legislativa e regolamentare per ogni categoria professionale, è possibile difendersi da un eventuale ingiusto diniego della pensione per parziale irregolarità, domandando la disapplicazione delle previsioni del regolamento di specie eventualmente rispettoso del concetto di integralità e non di effettività della contribuzione. In merito, però, l’unica via percorribile risulta adire il Giudice del lavoro del luogo di residenza dell’iscritto. Considerando le lunghe tempistiche e la sostanziale incertezza riguardo l’esito del giudizio, l’unica soluzione per giungere ad un immediato pensionamento risulta la regolarizzazione della posizione contributiva.

È fondamentale, dunque, che ogni professionista verifichi annualmente la propria posizione previdenziale, per evitare di trovarsi al momento del pensionamento con irregolarità non più sanabili. Attraverso una verifica periodica, è possibile individuare tempestivamente eventuali discrepanze o mancanze nei versamenti e adottare le misure necessarie per sanarle. Solo così si potrà avere la certezza di un accesso tranquillo e sicuro alla pensione, senza incorrere in spiacevoli sorprese o ritardi indesiderati.


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