La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, introduce un nuovo incentivo contributivo finalizzato a favorire l’assunzione di giovani eccellenze, come definito nella rubrica contenuta nell’articolo originario del testo del disegno di legge di Bilancio presentato nel mese di ottobre scorso.
Si tratta di una misura carica di buoni propositi ma, probabilmente, di scarsa efficacia se si confida che sia sufficiente un’agevolazione così limitata a raggiungere lo scopo di spingere i datori di lavoro ad investire in risorse umane con un bagaglio formativo di eccellenza, e magari evitare la perdita di capitale umano verso l’estero.
Ma andiamo con ordine.
L’incentivo è regolamentato dall’articolo 1, commi da 706 a 717, della Legge n. 145/2018 e ricalca il metodo di utilizzo degli incentivi avviato dalla Legge n. 190/2014 in poi, ovvero uno sgravio da fruire mensilmente mediante la riduzione dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nella denuncia mensile Inps UniEmens.
Nel caso di specie si tratta di un esonero contributivo totale dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi Inail, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro, per ogni assunzione effettuata.
Il comma 706, a differenza dell’articolo 1, comma 100, della Legge n. 205/2017, non fa alcun riferimento alla riparametrazione del massimale annuo su base mensile.
È chiaro che ciò sarà necessario per l’utilizzo mensile del beneficio, ma la mancata previsione normativa potrebbe aprire la strada alla possibilità di utilizzare eventuali minori quote di incentivo utilizzate nel corso del mese, in quelli successivi, fermo restando naturalmente il rispetto del massimale annuo.
Come si ricorderà, infatti, tale possibilità era ammessa ad esempio in occasione dell’esonero previsto dall’articolo 1, commi 118 e seguenti della Legge n. 190/2014, mentre non risulta possibile per quello di cui all’articolo 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017.
L’incentivo è espressamente cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, previsti dalla disciplina nazionale e regionale.
In ogni caso, l’agevolazione potrà essere fruita nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti «de minimis» di cui al Reg. (Ce) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Quanto al campo di applicazione, l’incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono nel corso del 2019 a tempo indeterminato lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
Il requisito dell’età, come si può notare, riguarda la data in cui deve essere stato conseguito il titolo, ovvero tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019; non è invece previsto un limite anagrafico ai fini dell’assunzione che, comunque, deve avvenire nel 2019.
Rispetto alla versione contenuta nel testo originario del disegno di legge, il comma 706 non esclude coloro che hanno conseguito i titoli presso università telematiche.
I contratti agevolati sono quelli a tempo indeterminato nonché le trasformazioni di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
In caso di stabilizzazione di contratti a termine, il titolo di studio deve essere posseduto al momento della trasformazione.
Nella ipotesi di stipula di un contratto a tempo parziale, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto.
Non sono previste espressamente esclusioni, per cui si ritiene applicabile ad esempio al contratto di apprendistato in quanto contratto a tempo indeterminato.
Ricalcando le previsioni per il diritto all’esonero parziale di cui all’articolo 1, comma 100, della Legge n. 205/2017, è prevista una condizione aggiuntiva rispetto a quelle generali in materia di fruizione degli incentivi.
È infatti necessario che i datori di lavoro, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione agevolata.
In questo caso, rispetto ai sei mesi previsti per la fruizione dell’incentivo strutturale della Legge n. 205/2017, il periodo di osservazione per il bonus giovani eccellenze è di dodici mesi.
È prevista altresì un’ipotesi di decadenza che, anche in questo caso, opera per un periodo più lungo rispetto alla citata Legge n. 205/2017.
In particolare, si decade dall’incentivo nella ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero per le giovani eccellenze o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore agevolato assunto, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione.
La decadenza comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme già godute.
Naturalmente si applicano – come anticipato – le condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 e dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Ricordiamole:
NORMA | CONDIZIONI APPLICABILI |
Art. 31, D.lgs. n. 150/2015 | a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; d)gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore; f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
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Art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006 | I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale |