ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ: integrazione al minimo anche nel sistema contributivo

Noemi Secci, Consulente del Lavoro in Milano

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 94/2025, ha esteso la possibilità di integrazione al trattamento minimo anche agli assegni ordinari d’invalidità liquidati con il metodo contributivo. Una pronuncia destinata a incidere profondamente sulla tutela dei soggetti fragili e sulle dinamiche del sistema previdenziale.

L’ assegno ordinario d’invalidità (AOI, o assegno categoria IO) rappresenta una prestazione previdenziale riconosciuta ai lavoratori che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, subiscono una riduzione della capacità lavorativa specifica superiore ai 2/3. Sin dalla sua introduzione, con la Legge n. 222/1984, l’AOI si caratterizza per un trattamento differenziato rispetto alla generalità delle pensioni, anche per quanto concerne l’integrazione al minimo. Ricordiamo, a questo proposito, che l’assegno ordinario integrato al minimo, oltre a essere riconosciuto solo nel caso in cui sia applicato il sistema di calcolo retributivo o misto (quindi soltanto nell’ipotesi di contribuzione anteriore al 1996), entro il valore di 603,40 euro mensili per il 2025, sconta un limite aggiuntivo rispetto alle altre prestazioni pensionistiche: il valore della quota di integrazione non può, difatti, essere superiore all’importo dell’assegno sociale (538,69 euro al mese nel 2025). A favore di un ampliamento delle tutele dei beneficiari di AOI, si è tuttavia di recente espressa la Consulta che, con la sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della Legge n. 335/1995, nella parte in cui escludeva l’integrazione al minimo per gli assegni liquidati col sistema contributivo. Per comprendere la reale portata della novità, ricordiamo innanzitutto la disciplina dell’AOI e dell’integrazione al minimo.

ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ: I REQUISITI

Per ottenere l’AOI occorre soddisfare le seguenti condizioni:

• riduzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa specifica, cioè in rapporto a mansioni compatibili con le attitudini del lavoratore;

• iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps o a gestioni sostitutive o alla gestione separata;

• almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre accreditati nel quinquennio precedente la domanda. La patologia da cui deriva l’invalidità non deve essere necessariamente irreversibile e, in alcuni casi, l’AOI può essere riconosciuto anche se la riduzione della capacità lavorativa preesisteva all’iscrizione assicurativa, purché vi siano stati aggravamenti successivi.

ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ: COME SI CALCOLA?

L’assegno ordinario d’invalidità si determina allo stesso modo della generalità delle pensioni dirette erogate dall’Inps, cioè:

• col sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 (che si basa sulla media degli ultimi stipendi o redditi e delle settimane contribuite entro specifiche date), poi contributivo (questo sistema si basa invece sulla contribuzione accreditata e sull’età pensionabile), per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

• col sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, ossia col sistema misto, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si tratta del cosiddetto sistema misto;

• col sistema integralmente contributivo per chi non possiede contributi versati alla data del 31 dicembre 1995. L’assegno ordinario d’invalidità può subire delle riduzioni, se il beneficiario percepisce redditi di lavoro.

ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ: I LIMITI DI REDDITO

L’AOI è parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro. Tuttavia, se il beneficiario supera determinate soglie reddituali, la prestazione subisce riduzioni proporzionali. In particolare: • se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo, ossia 31.376,80 euro per il 2025, l’assegno è ridotto del 25%; • se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, ossia 39.221 euro per il 2025, l’assegno è ridotto del 50%. Laddove l’assegno, anche a seguito della riduzione, superi l’importo del trattamento minimo, può inoltre subire un secondo taglio per la parte eccedente (del 30% in caso di produzione di redditi di lavoro autonomo e del 50% in caso di redditi di lavoro dipendente), entro l’importo del reddito di lavoro stesso ed a meno che l’interessato non abbia già alle spalle 40 anni di contributi.

ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ: INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Come la generalità delle pensioni, anche l’AOI può essere adeguato al minimo, ossia integrato sino ad arrivare a 603,40 euro per il 2025. Tuttavia, per l’assegno ordinario di invalidità, il legislatore (art. 1, co. 3, della L. n. 222/1984) ha stabilito che l’integrazione sia soggetta a un doppio vincolo:

• da un lato, la quota aggiuntiva non può superare l’importo dell’assegno sociale, pari a 538,69 euro mensili per il 2025;

• dall’altro, la somma complessiva percepita (assegno + integrazione) non può comunque eccedere il valore del trattamento minimo, pari a 603,40 euro mensili nel 2025. Per poter beneficiare dell’integrazione, il titolare dell’assegno deve inoltre rispettare specifici limiti reddituali:

• il reddito personale annuo non deve superare due volte l’assegno sociale (ossia 14.005,94 euro per il 2025);

• il reddito complessivo proprio, sommato a quello del coniuge, non deve superare tre volte l’assegno sociale (pari a 21.008,91 euro per il 2025).

È comunque prevista una deroga favorevole ai coniugati: se il richiedente eccede il limite di reddito personale ma, sommando i redditi con quelli del marito o della moglie, rimane entro il tetto coniugale, l’integrazione resta comunque riconoscibile. Questo rappresenta una differenza sostanziale rispetto alla disciplina generale dell’integrazione al minimo delle pensioni, per la quale è necessario rispettare congiuntamente entrambi i limiti reddituali (personale e coniugale). In merito agli assegni ordinari d’invalidità che possono essere adeguati al minimo, è inoltre fondamentale sottolineare che, mentre per le prestazioni retributive l’integrazione è riconosciuta, per quelle calcolate col sistema contributivo essa era stata esclusa dalla riforma Dini (L. n. 335/1995).

INTEGRAZIONE AL MINIMO DELL’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ: ESTENSIONE ALLE PRESTAZIONI CALCOLATE CON SISTEMA INTERAMENTE CONTRIBUTIVO

Proprio su questo punto, la sentenza n. 94/2025 ha riconosciuto che l’AOI, per la sua natura non solo previdenziale, ma anche assistenziale, non può essere assimilato alle altre prestazioni contributive ai fini dell’integrazione al minimo. L’esclusione introdotta dal 1995 risulta infatti incoerente con il sistema, poiché:

• l’integrazione dell’AOI è sempre stata finanziata tramite il fondo sociale (ora GIAS) e non grava sui contributi dei lavoratori;

• i beneficiari dell’AOI, che si trovano in età lavorativa, non hanno accesso all’assegno sociale (riservato agli ultrasessantasettenni) e spesso, a causa dei severi requisiti previsti, non hanno diritto ad ulteriori sostegni, come la pensione d’invalidità civile;

• la mancata integrazione espone a un grave rischio di indigenza persone che, per via dell’invalidità, hanno ridotte possibilità di lavorare e di incrementare il montante contributivo. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’integrabilità al minimo dell’AOI anche quando calcolato con il sistema contributivo, quindi per tutti quei soggetti che risultano privi di contribuzione al 31 dicembre 1995. La Consulta, in merito, ha sottolineato che, pur mirando alla sostenibilità del sistema, la riforma Dini non può tradursi in una compressione eccessiva dei diritti fondamentali dei più fragili. Per evitare un impatto finanziario non sostenibile, gli effetti della sentenza decorrono, ad ogni modo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.

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