ACCORDI CIGO SENZA SCADENZA PER IL CONSIGLIO DI STATO *

Mauro Parisi, Avvocato in Belluno e Milano - Componente dell’Ufficio Legale ANCL

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Sull’efficacia senza “scadenza” dell’accordo tra azienda e OO.SS. in materia di CIGO, il Consiglio di Stato, con la sentenza 3.09.2025, n. 7187, conferma l’arbitrarietà della prospettazione dell’Inps che pretendeva un accordo per ogni periodo di fruizione della cassa integrazione *

C’è voluto addirittura il Consiglio di Stato per porre fine, in modo positivo al datore di lavoro, a una storia -in fondo, semplice (ma nel senso più sciasciano)-, capitata a un’azienda che si è dovuta confrontare lungamente con l’Inps in materia di CIGO. Ancora una volta si è dimostrato che di fronte alla pervicacia di talune posizioni dell’Amministrazione, oltre allo studio delle ragioni giuridiche, strategicamente conta non poco esibire “resistenza” nelle sedi giudiziarie. I fatti risalgono a qualche anno fa e la soluzione favorevole del caso è stata possibile anche grazie all’attenzione e all’impegno determinante dell’ANCL, l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

IL CASO

Una Società aveva patito, come spesso accade, una contrazione imprevista della propria attività e delle commesse dall’estero, per cui, sentito il proprio professionista, aveva ritenuto necessario richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali a favore del proprio personale. L’esigenza era evidente e la situazione di crisi manifesta, tanto che non si dubitava dell’accoglimento pacifico e del sostegno da parte dell’Inps (ma, si sa, niente può considerarsi mai del tutto scontato con l’Istituto), ai sensi dell’art. 9, D.lgs n. 148/2015 e seguenti. La Società provvedeva perciò, tra gli adempimenti richiesti dalla legge, a eseguire via pec tutte le comunicazioni preventive alle maggiori sigle sindacali, come stabilito ai sensi dell’art. 14, D.lgs n. 148/2015.

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.

Dopo avere proceduto a un’analisi dello stato di crisi, la Società trovava quindi un accordo espresso con una di tali organizzazioni sindacali. Tale intesa disponeva che si potesse fruire delle settimane complessive concordate di cassa integrazione, anche in più soluzioni e “in maniera non consecutiva”.

Così, in linea con l’accordo, la Società proponeva una prima richiesta all’Inps di CIGO per solo alcune settimane, rispetto al montante complessivo pattuito, a cui veniva ammessa senza difficoltà dall’Inps. In seguito, richiedeva di potere accedere a un ulteriore periodo di cassa integrazione, senza esaurire tutto la cassa integrazione stabilita con le OO.SS.. Anche in questo secondo caso l’Istituto non poneva alcuna difficoltà, ritenendo sussistessero tutti i requisiti per fruire dell’ammortizzatore sociale. Tuttavia, alla richiesta dell’ultimo periodo -che andava a esaurire il montante di settimane concordato- opponeva diniego, sorprendentemente ritenendo questa volta leso l’art. 14, D.lgs n. 148/2015, (a parere dell’amministrazione) non essendosi assolto all’obbligo dell’esperimento della preventiva procedura di informazione e consultazione sindacale. In sostanza, il richiamato e precedente accordo in sede sindacale avrebbe fatto riferimento a una procedura già esaurita con l’autorizzazione delle precedenti domande, per cui occorreva procedere a nuove comunicazioni e confronti con le OO.SS., nei modi di legge. Catapultata in un imprevisto e imprevedibile contenzioso, essendo inutili tutti i tentativi di comporre la vertenza in via amministrativa, la Società era costretta a rivolgersi al TAR, impugnando il diniego dell’Istituto. IL TAR Il Tribunale amministrativo di Milano che veniva chiamato a dirimere il caso, accertava senza ombra di dubbio come fossero state poste in essere tutte le stabilite comunicazioni alle rappresentanze sindacali, raggiungendosi un accordo in ordine alla fruizione non consecutiva dei periodi di CIGO e che, al tempo dell’ultima istanza da parte della Società, ancora residuava un periodo non fruito. Per cui, riconosciute le predette come circostanze incontestabili, la sentenza del 31.07.2023, n. 1984 del TAR Lombardia, sede di Milano, non poteva che riconoscere come fosse pacifico il diritto del datore di lavoro a fare fruire ai propri dipendenti la cassa integrazione concordata e ancora residua (cfr. Sintesi, settembre 2023, pag. 11).

Il diniego dell’I.N.P.S. non appare legittimo, poiché non era necessario, in sede di presentazione della domanda per fruire dell’ulteriore settimana da parte dell’azienda, avviare un nuovo confronto sindacale e stipulare un nuovo accordo con le parti sociali, essendo stato già previsto, nell’ambito dell’accordo con i sindacati, che “il periodo massimo di sette settimane di Intervento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria verrà fruito in maniera non consecutiva, ad ogni effetto di legge”. Quindi, essendo stata prevista la possibilità di fruizione non consecutiva della C.I.G.O., non poteva ritenersi esaurito l’accordo posto a fondamento della stessa. Nemmeno potrebbe ritenersi, in assenza di una norma di carattere cogente, che gli accordi con le rappresentanze sindacali abbiano un limite di validità temporale, oltre il quale perdono la propria efficacia, visto che “le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane”, come stabilito dall’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 148 del 2015. Infine, non assume alcun rilievo nella presente sede processuale, l’asserzione contenuta nella memoria della difesa dell’I.N.P.S., secondo la quale la mancanza di un nuovo accordo avrebbe impedito il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative … in ogni caso, l’art. 14 del D. Lgs. n. 148 del 2015 non impone il raggiungimento dell’accordo con tutte le sigle sindacali, ma soltanto che si proceda alla comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati, cui deve seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 1° agosto 2016, n. 1080).

In definitiva, la pervicacia dell’Istituto appariva ingiustificata alla luce dell’univoco orientamento giurisprudenziale, per cui è sufficiente la dimostrazione di avere eseguito le comunicazioni alle organizzazioni sindacali. Al di fuori di qualsivoglia previsione e ragionevolezza, del resto, veniva ritenuta l’ulteriore affermazione dell’Inps per cui sarebbe stato necessario un accordo con tutte le organizzazioni sindacali interessate, anziché la mera comunicazione a esse. In apparenza si trattava di un caso ben giudicato, senza ombre, né in fatto, né in diritto, per cui senza margini di utili impugnazioni. Ma non così per l’Inps, che non ci stava e presentava inaspettatamente appello.

IL CONSIGLIO DI STATO

Per cui, l’Istituto provvedeva a impugnare la suddetta sentenza n. 1984/2023 del TAR Lombardia di fronte al Consiglio di Stato. L’Inps muoveva nella sostanza un unico motivo di censura della pronuncia milanese, di fatto riproponendo le difese già dedotte in primo grado e lamentando che, come rilevato dal medesimo Consiglio di Stato, “il Tar avrebbe erroneamente applicato l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atteso che la società appellata avrebbe omesso di far precedere la (terza) richiesta (poi respinta) di ammissione alla CIGO dall’accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dal momento che quello che ha preceduto l’originaria istanza non poteva più essere considerato a questi fini, poiché l’impresa avrebbe dovuto indicare nella domanda le informazioni richieste dalla disposizione citata, allegando copia della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali e copia dell’eventuale verbale di consultazione”. Doglianze che però, per i supremi giudici amministrativi, non coglievano nel segno, non mostrando di avere fondamento alcuno. Tanto che la sentenza del 3.09.2025, n. 7187, respingendo il ricorso dell’Istituto, si vede costretta a statuizioni che paiono rasentare l’ovvietà, come allorquando conferma che le comunicazioni e gli accordi con le OO.SS., nelle procedure di autorizzazione alla CIGO, ai sensi dell’art. 14, D.lgs. n. 148/2015, non hanno “scadenza” alcuna, quasi fossero prodotti esposti negli scaffali di un supermercato. Per giungere all’enunciata valutazione, in definitiva, per l’alta Corte, bastava che l’Istituto operasse una “corretta lettura della norma indicata”. Né poteva del resto agire l’Inps contra factum proprium, affermando in modo arbitrario, da un verso, la scadenza dell’efficacia della comunicazione alle OO.SS. e, dall’altro, agendo contraddittoriamente, come nel caso, accettando l’efficacia del medesimo accordo sindacale (“se l’Amministrazione avesse inteso interpretare le disposizioni applicabili nei sensi indicati nel suo appello, avrebbe dovuto pretendere l’invio della documentazione indicata nell’articolo 14 già a seguito della seconda istanza di accesso” e non solo della terza istanza).

Consiglio di Stato, sezione terza

Sentenza del 3.09.2025, n. 7187

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. n. 145/2015. La normava applicabile prevede in tutta evidenza che la società che intenda accedere alla CIGO debba preventivamente darne opportuna comunicazione alle OO.SS. e successivamente verificare con loro le condizioni per accedere alla CIGO. Nel caso di specie, la Società ha rispettato quanto previsto dalle norme indicate, avendo dato comunicazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative con nota via pec ed avendo stipulato il relativo accordo. In questa prospettiva, va respinta la censura di fondo attorno a cui ruota l’appello in esame, con la quale l’INPS deduce che la Società avrebbe dovuto allegare la documentazione prevista dall’articolo 14 citato anche alla terza istanza di integrazione salariale relativa all’ultima settimana concessa fin dall’inizio, come ritenuto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, secondo il quale “l’azienda non ha assolto all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; la documentazione allegata inerente la consultazione sindacale fa riferimento a una procedura già esaurita con l’autorizzazione delle precedenti domande”. Contro questa ricostruzione milita la corretta lettura della norma indicata, che prevede solo gli adempimenti lì previsti, senza attribuire alcuna scadenza alla comunicazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative e all’accordo raggiunto con quelle che avessero inteso partecipare. Condivisibilmente sul punto il Tar ha stabilito che “essendo stata prevista la possibilità di fruizione non consecutiva della C.I.G.O., non poteva ritenersi esaurito l’accordo posto a fondamento della stessa; del resto, lo stesso Istituto con riguardo alla domanda, basata sull’identico Accordo sindacale, formulata dalla ricorrente in data 28 aprile 2022, ovvero circa un mese prima di quella oggetto di controversia, ha riconosciuto quattro settimane di Cassa integrazione ai dipendenti di quest’ultima”. D’altra parte, se l’Amministrazione avesse inteso interpretare le disposizioni applicabili nei sensi indicati nel suo appello, avrebbe dovuto pretendere l’invio della documentazione indicata nell’articolo 14 già a seguito della seconda istanza di accesso alla CIGO.

(*) Articolo anche su www.vetl.it

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