Sparite da mesi, in concomitanza con l’istituzione dell’INL-Ispettorato Nazionale del Lavoro, ora, in sordina, sono ripartite le decisioni in risposta agli interpelli ex art. 9, D.lgs. n. 124/2004. Con qualche interessante novità.
Dopo molti anni in cui, con cadenza temporale certa e progressiva, gli operatori del lavoro si erano abituati a confrontarsi con le centinaia di certezze offerte dalle risposte a interpello del Ministero del lavoro, meglio note solamente quali “interpelli”, all’improvviso, all’inizio del 2017, sono sparite dalla circolazione.
Un piccolo mistero. Con un’unica e singolare coincidenza cronologica: l’avvio contestuale dell’operatività, dal 1 gennaio di quest’anno, del nuovo INL.
Una doccia fredda soprattutto per ordini professionali, enti pubblici, associazioni e sigle sindacali abituati a dirimere perplessità e vertenzialità (si parla di centinaia e centinaia di risposte su ogni materia lavoristica dagli esordi al 2016) con il peculiare strumento amministrativo creato dalla riforma Biagi.
L’ultima risposta a interpello nel 2016, al tramonto della Direzione generale dell’attività ispettiva, a ciò competente, era stata la n. 24/2016 del 30 dicembre (nel corso del 2015, invece, gli “interpelli” erano stati 33), sulle procedure di presentazione telematica delle dimissioni.
L’estinzione degli “interpelli” doveva essere reputato un fatto non indifferente, soprattutto alla luce della loro speciale natura. Non si tratta, infatti, come taluni malamente ritengono, di semplici “circolari”: bensì, di pareri con efficacia vincolante erga omnes. Vale a dire, precipitati decisionali dotati di peculiare efficacia giuridica (addirittura para-normativa, si direbbe). Infatti, l’“adeguamento” alle “indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti… esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili”. Niente di meno (e, invero, parrebbe pure un po’ “troppo”: ma tant’è).
Con l’interpello, in definitiva, in questi anni si è pressoché “legiferato” su tanti aspetti lavoristici non considerati, o non considerabili, dal legislatore vero e proprio.
Tanto per comprendere il fenomeno, seguendo pedissequamente le indicazioni delle risposte a interpello (diversamente da quanto accade per le ordinarie “circolari”), non solo si diventa “immuni” da verbali ispettivi, avvisi di addebito e cartelle esattoriali, ma pure le sezioni penali dei Tribunali possono risultare “stoppate” dalle corroboranti indicazioni dell’amministrazione.
Sia come sia, la presenza o meno degli interpelli nell’economia dei rapporti giuslavoristici incide sulle stesse sicurezze giuridiche di operatori e cittadini.
Come è noto, fino alla fine del 2016, chiamato a decidere degli interpelli era – come oggi, del resto – il Ministero del lavoro, per cui agiva la “Direzione generale dell’attività ispettiva” (cd. DGAI). Subite varie modifiche sostanziali nel tempo, infine, dal settembre 2015, il precedente art. 9, D.lgs. n. 124/2004, è stato modificato nella versione attuale dall’art. 11, D.lgs. n. 149/2015, decreto attuativo del cd. Jobs Act e istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’attuale formulazione della disposizione considerata stabilisce, infatti, che
Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
Rispetto al passato rimane ferma la legittimazione dei soggetti interpellanti. Si ribadiscono le modalità telematiche degli invii (“possono inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente tramite posta elettronica”). Si riafferma la natura “generale” dei quesiti lavoristici sottoposti (“quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”. Si noti, nel testo, la diversa denominazione del medesimo dicastero).
Abolita la DGAI, dei pareri vincolanti se ne dovrà necessariamente occupare un’altra “Direzione generale”. Quale, tuttavia, atteso che l’interpello era pensato in un ambito di “razionalizzazione ispettiva”, non veniva chiarito. In modo pregnante è stato invece previsto che la predetta “Direzione”, fornisca i chiarimenti, d’intesa “con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro” e, se del caso, “sentiti gli enti previdenziali”.
Nessun ruolo di legge, dunque, per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’attuale disposizione di legge, tutto sommato, appare condivisibile. Dato il ruolo preponderante dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, un’effettiva “terzietà” (assicurata da “interpelli” provenienti da un soggetto diverso dall’INL, ideale “successore” della soppressa Direzione Generale per l’attività ispettiva) di risposte che possono senz’altro incidere sulle posizioni dei soggetti ispezionati, tutto sommato sembra meglio garantire le prerogative e i diritti di tutti.
Dopo un prolungato e inquietante silenzio, finalmente, nel bel mezzo dell’estate, sono arrivate le prime due risposte del “nuovo corso”. La n. 1/2017, del 13 luglio, sul contratto di lavoro intermittente per lavori di manutenzione stradale straordinaria (richiedente Confartigianato) e la n. 2/2017, del giorno 8 agosto, sul diritto di precedenza per i lavoratori a termine e le assunzioni con contratto di apprendistato (richiedente la Confcommercio).
Singolarmente, nelle prime dimostrazioni del nuovo interpello, il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno dovere comunque, benché la legge dica altro, acquisire “il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro”, oltre che quello del proprio Ufficio legislativo.
Con la palingenesi si è svelato anche quale sarà la “Direzione Generale” del Ministero del lavoro chiamata a risponde agli interpelli: ossia, la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. Quella destinata – come dice il nome – a trattare, tra l’altro, i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro, nonché ad avere un ruolo di mediazione in controversie collettive e scioperi. Non è chiaro, però, se di altre materie (per esempio, di quesiti di carattere previdenziale) si occuperanno – con relativa risposta agli interpelli – le competenti Direzioni generali del Ministero (es. Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative).
Si suppone che nel tempo dell’inattività dell’istituto, visti i “carichi” degli ultimi anni, siano state molte le domande pervenute e in attesa di essere delibate. Ma molte di più saranno quelle che ora, sapendo di trovare certo riscontro, è prevedibile pervengono al dicastero.
Un sincero augurio di buon lavoro, allora, al Ministero del lavoro e alla sua “Direzione Generale”.