730/2023: CONTROLLI E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE. SEMPLIFICAZIONI ANCHE PER CAF E PROFESSIONISTI

Valentina della Torre, Consulente del lavoro in Monte Cremasco (Cr)

Sono passati ormai quasi 10 anni, era infatti il lontano 2014, da quando il Governo con il D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introduceva il “730 precompilato”: novità assoluta nel campo fiscale del nostro Paese che dal 2015 permette al contribuente di compilare e spedire in autonomia, quindi senza intermediari ma unicamente mediante il ricorso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione dei redditi.
Il ricorso al 730 precompilato, che negli anni si è sempre più arricchito di dati e informazioni comunicati da terzi (sostituti di imposta, medici, farmacie, scuole, banche ecc), è stato fin da subito incentivato dal riconoscimento di alcuni vantaggi per i contribuenti, di cui quello legato ai controlli documentali è certamente il più allettante: Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Il pensiero va subito alle montagne di carta stipate nei vari armadi di casa…via tutto!! Finalmente oggi questo vantaggio viene esteso anche nel caso di presentazione del dichiarativo per il tramite di CAF o professionisti. Ricordiamo innanzitutto che professionisti e CAF sono tenuti, ai sensi dell’art.16, co. 1, del Decreto n. 164/99, modificato dall’art. 1, co. 617, lett. d) della Legge n. 147/2013, c.d. Legge di stabilità, alla conservazione cartacea o digitale di copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. Il tutto si è tradotto in anni di fotocopie e carta, carta e ancora carta da archiviare negli uffici ormai saturi o ad ore passate di fronte allo scanner per archiviare il tutto digitalmente! Perché da quando c’è il 730 precompilato, ai fini della verifica del visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate trasmette le richieste di documenti e di chiarimenti al CAF o professionista che ha rilasciato il visto di conformità, non più al contribuente!!
Ma torniamo al presente, finalmente un pò di equità!
L’art. 5 del D.lgs. n. 175 del 2014, così come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 73 del 2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto importanti novità in merito ai controlli e alla documentazione da conservare. Al riguardo si è inoltre espressa l’Agenzia delle Entrate con apposita nota pubblicata in data 9 maggio 2023 alla Consulta Nazionale dei CAF distinguendo le operazioni da effettuarsi per il controllo e la conservazione della documentazione in caso di dichiarazione precompilata presentata CON O SENZA MODIFICHE.

La discriminante appare fin da subito la presentazione con o senza modifiche, dove per “senza modifiche” si intende la dichiarazione trasmessa senza effettuare alcuna variazione nei dati indicati nel precompilato. Sono unicamente ammesse modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, come ad esempio la variazione dei dati della residenza anagrafica senza modica del Comune del domicilio fiscale, la variazione dei dati del sostituto d’imposta, la variazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico. In assenza di modifiche, non solo il contribuente ma da oggi anche il CAF e professionista non saranno più destinatari dei controlli formali per la verifica degli oneri indicati e forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi.
Il tutto si traduce nel fatto che il contribuente che si rivolge al CAF/professionista per la presentazione
del modello 730 senza modifiche al precompilato non dovrà più necessariamente esibire la documentazione relativa agli oneri forniti da soggetti terzi e indicati nella precompilata. Potrà quindi presentare solo una dichiarazione con la quale attesti di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche. Rimarrà unicamente necessario esibire la documentazione
attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e deduzioni come l’atto di compravendita, l’atto di mutuo, ecc.., e la documentazione diversa da quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, come ad esempio gli oneri di ristrutturazione e risparmio energetico.
Ma cosa succede se il contribuente si avvale dell’intermediario per la presentazione del modello 730 apportando modifiche che incidono sulla determinazione del reddito e dell’imposta?
Ovviamente in questo caso potranno scattarei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate su tutti gli oneri indicati e forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, con conseguenza diretta che fotocopie e scansioni, carta e archivi digitali faranno ancora parte della nostra vita professionale.
Tuttavia il Decreto Semplificazioni ci viene nuovamente incontro: Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.
Rimane comunque in capo a CAF e professionisti, che ricordiamo appongono al dichiarativo il visto di conformità, il compito di verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Non è quindi ammessa una accettazione “alla cieca”.
Se c’è modifica sarà quindi obbligo conservare la documentazione prevista dal visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati, ad eccezione delle sole spese sanitarie per le quali, in caso di corrispondenza tra la documentazione esibita dal contribuente e i dati presenti in precompilata non sarà necessario provvedere alla loro conservazione. Qualora le spese sanitarie dovessero risultare difformi sarà invece necessario conservare i documenti di spesa non risultanti nella precompilata o il cui importo risulta modificato. Unitamente sarà necessario conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal STS. In assenza del prospetto di dettaglio, armiamoci di pazienza e portiamoci allo scanner/fotocopiatrice: dovremo acquisire e conservare i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.). In conclusione però, perché c’è un però, è necessario fare una riflessione sulla portata effettiva di questa semplificazione. Il Mod. 730 precompilato non può considerarsi ad oggi affidabile al 100% considerata la presenza di numerosi errori e lacune. Come dichiara la stessa Agenzia delle Entrate su oltre 23 milioni di 730 preparati dall’Agenzia delle Entrate nel 2022, solo il 23,6% è stato presentato senza modifiche. Per statistica personale posso affermare che nella campagna dichiarativi 2023 sono ad
oggi pochissime le dichiarazioni presentate accettandone l’intero contenuto e per le quali mi sono sentita “libera” di non archiviare la documentazione. Non sono molte di più quelle per le quali è stata riscontrata la coerenza, almeno, delle spese sanitarie che spesso sono risultate inferiori nel precompilato rispetto alla documentazione esibita dal contribuente.


Scarica l'articolo