16 – 2024 Centri elaborazione dati e attività riservate

Circ Prot 0001348/24 - Centri elaborazione dati e attività riservate – Circolare CNO del 17/06/2016
Dimensione file 41 KB
Dimensione file 2

Cari Colleghi,

il Consiglio di Disciplina Territoriale ci ha segnalato l’imminente applicazione della sanzione di sospensione dall’esercizio della professione ad iscritti all’Ordine che collaboravano con Centri Elaborazione Dati permettendo agli stessi di fatturare le prestazioni direttamente ad aziende clienti.

Ci dispiace quindi ritornare ancora su un argomento che pensavamo fosse già chiaro a tutti i Colleghi ma purtroppo abbiamo notato che così non è. Il nostro Consiglio provinciale è già intervenuto costantemente sul tema sia in occasione delle Assemblee annuali e più diffusamente con lettera del 24/02/2017 alla quale si rimanda e che, per comodità di lettura, alleghiamo alla presente comunicazione.

Inoltre riteniamo opportuno ricordare che la circolare del CNO in oggetto recita testualmente:

  • Il CED che sviluppi il calcolo e stampa, per conto di un Consulente del Lavoro, dovrà fatturare tale attività al Consulente del Lavoro. Quest’ultimo emetterà parcella professionale al cliente per tutti gli adempimenti di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, comprese le attività di calcolo e stampa demandate ai CED.
  • E’ irrilevante che il valore ponderale delle operazioni di calcolo e stampa sia pressoché totale, rispetto alle attività per cui opera la riserva, in quanto il tutto ha carattere unitario, inscindibile e non scorporabile, ricadendo l’intera prestazione nella riserva (Sentenza 103/2015 del Consiglio di Stato).
  • La società tra professionisti (S.T.P.) costituita ai sensi dell’art. 10, Legge n. 183/2011 e del successivo D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, è l’unico soggetto legittimato a svolgere in forma societaria l’attività professionale di Consulenza del lavoro di cui all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, preclusa ai CED.

L’inosservanza di queste regole rappresenterà quindi una violazione deontologica e comporterà la conseguente applicazione di un provvedimento disciplinare, tenuto conto della rilevante gravità della fattispecie, oltre alla possibilità di configurare abusivismo professionale (reato).

Preghiamo pertanto di tener conto di quanto sopra ricordandovi che la nostra Commissione Deontologia è a disposizione di chiunque voglia approfondire la tematica o necessita di chiarimenti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Potito di Nunzio