Cari Colleghi,
come noto, il 31 dicembre 2022 si è chiuso il biennio formativo 2021/22.
Ciò comporta una serie di obblighi, derivanti dal Regolamento Formazione continua CDL, con particolare riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 20 e 21.
Ricordo che l’obbligo formativo (al netto di eventuali riproporzionamenti) prevede per il biennio 2021/22 il raggiungimento di almeno 50 crediti, di cui almeno 6 nelle materie di deontologia e ordinamento professionale.
Il punto di riferimento per il controllo dei crediti è la piattaforma nazionale http://formazione.consulentidellavoro.it
Il CPO di Milano ha deliberato la possibilità per tutto il biennio di ottenere il 100% dei crediti in modalità online (cfr. mia circolare del 12/10/2022), pertanto non allarmatevi se nel vostro report crediti ne trovate alcuni evidenziati in rosso ed altri tra parentesi: è da considerare valido il numero più alto di crediti ottenuti.
Vi invito a controllare fin d’ora se risulta che abbiate raggiunto i crediti formativi necessari. A tal proposito ricordo che gli enti formatori hanno 30 giorni per caricare le presenze sul portale e che le eventuali partecipazioni ad e-learning devono essere caricati direttamente dal/la collega interessato/a.
Con l’auspicio di agevolarvi, riassumo di seguito le scadenze rilevanti (cfr anche diagramma allegato).
Qualora abbiate raggiunto il numero di crediti richiesti non è necessario fare alcunché (non deve più essere presentata la dichiarazione della formazione svolta).
Qualora il numero di crediti maturati non copra l’obbligo formativo, ricordo che l’art. 6 comma 6 del Regolamento recita “Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo”
Pertanto, nel caso sopra indicato, il Consulente è tenuto ad inviare una dichiarazione al CPO entro e non oltre il 28/02/2023, a mezzo PEC (ordine.milano@consulentidellavoropec.it). La dichiarazione è scaricabile dalla propria area della piattaforma nazionale (cfr. allegati “Fase I” e “Fase II”).
In caso di crediti insufficienti e di mancata dichiarazione, il CPO invierà una diffida ad adempiere entro 60 giorni.
Al raggiungimento, entro il 30/06/2023, dei crediti da recuperare il Consulente del Lavoro è tenuto a chiedere lo spostamento di tali crediti al biennio precedente.
Nei successivi 6 mesi il CPO è tenuto ad effettuare controlli a campione e, in caso di inadempienza, a segnalare il nominativo al Consiglio di Disciplina territoriale.
Cari saluti
Il Presidente Potito di Nunzio