Una proposta al mese – LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA e la visita domiciliare

di Alberto Borella, Consulente del lavoro in Chiavenna (SO)

E non è necessario perdersi
in astruse strategie,
tu lo sai, può ancora vincere
chi ha il coraggio delle idee.
(R. Zero, “Il coraggio delle idee”)

Ai fini dell’erogazione della indennità economica di malattia la circolare Inps n. 147 del 15 luglio 1996 stabilisce una regola generale, valevole quindi sia per i certificati di inizio che di continuazione e ricaduta della malattia, per la quale Secondo i criteri in atto, il quarto giorno di malattia, da cui spetta il corrispondente trattamento economico previdenziale, viene computato di massima dalla data di rilascio della relativa certificazione. Cio’  che rileva è quindi la data della visita dichiarata dal medico sul certificato, che rammentiamo riveste la natura di atto pubblico fidefaciente.

Vi è per  un’eccezione rappresentata dalla possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal…”. Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente, come più volte esplicitato, alla facoltà confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo. È proprio in funzione di ci  che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell’ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.

A fronte di questa eventualità il format del certificato sanitario prevede la possibilità, da parte del medico di base, di indicare se la visita è avvenuta ambulatorialmente o presso il domicilio del lavoratore.

La cosa per  non risolve del tutto la questione e può  pertanto portare al riconoscimento del trattamento economico di malattia nei casi in cui a stretto rigore non spetterebbe e di contro a negarlo quando andrebbe erogato al lavoratore. Una anomalia che, come vedremo, può trovare una rapida soluzione in una semplice operazione di restyling della certificazione di malattia.

L’ATTESTATO DI MALATTIA: DECORRENZA DELLO STATO MORBOSO

Per capire al meglio la problematica partiamo da due possibili casistiche:

Caso a. Luigi non sta bene e il 10 marzo non si presenta al lavoro. Non si preoccupa minimamente di avvisare il medico e tantomeno di chiedere una visita domiciliare. Il giorno dopo, persistendo lo stato morboso, chiama il medico di base che, accorso subito al suo capezzale, redige la certificazione medica con data visita 11 marzo 2022, attestando anche che “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 10/03/2022”. Il medico provvede poi a barrare la casella “Visita domiciliare”.

In questo caso, stando alla regola espressa nella circ. n. 147/1196 a Luigi verrebbe riconosciuto il trattamento di malattia anche per il giorno 10 marzo anche se tecnicamente non è stata seguita la “procedura” (richiesta immediata di visita medica) prevista dal D.P.R. n. 314/1990.

Caso b. Anche Salvatore non sta bene il 10 marzo e non si presenta al lavoro. Si preoccupa, al contrario del collega dell’esempio precedente, di avvisare il medico di base chiedendo una visita domiciliare. Il giorno dopo, pur persistendo lo stato morboso, sta un poco meglio e si reca personalmente dal medico che redige la certificazione medica con data visita 11 marzo 2022, compilando il campo “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 10/03/2022”. In questo caso il medico barra correttamente la casella “Visita ambulatoriale”.

Sempre stando ai principi espressi nella circolare n. 147/1196 a Salvatore verrebbe negato il trattamento di malattia per il giorno 10 marzo solo per il fatto che, pur avendo seguito la “procedura” prevista dal D.P.R. n. 314/1990, si è poi voluto recare presso l’ambulatorio del medico.

L’ATTESTATO DI MALATTIA: INDICAZIONI INSUFFICIENTI

Per porre rimedio ad una ingiusta penalizzazione per taluni ed a un indebito regalo per altri, si propone un intervento di restyling delle certificazioni di malattia che non riportano, ictu oculi, le informazioni indispensabili per un sostanziale rispetto delle indicazioni di prassi. La nostra proposta in questo caso consiste nel prevedere l’inserimento di un nuovo campo nell’attuale format dove il medico andrà a valorizzare la specifica informazione “Visita domiciliare richiesta il ________”. Perché un conto è effettuare una visita domiciliare, un altro che sia anche stata richiesta il giorno precedente.

UN ULTERIORE ACCORGIMENTO

Ci sarebbe poi da fare un ragionamento sul caso, non insolito, di un lavoratore che abbia richiesto formalmente la visita domiciliare al proprio medico di base ma sia quest’ultimo a non riuscire ad effettuarla il giorno seguente per enne motivi.

Circostanza frequente in periodo Covid. Un’altra delicata situazione è quella del medico di base che rientra da una assenza e deve gestire le visite domiciliari programmate dal suo temporaneo sostituto. Ma pu  anche capitare che sia lo stesso medico supplente, appena subentrato, ad essere impossibilitato a smaltire le visite domiciliari (programmate dal collega) entro il giorno seguente la loro richiesta. Non scordiamoci che il sostituto deve sobbarcarsi i pazienti del medico assente e contestualmente gestire i propri.

In tutti questi casi, dove risulta difficile rispettare le tempistiche indicate dall’Inps, sarebbe opportuno che al medico di base o supplente sia concessa la possibilità di inserire in un database (o nel fascicolo medico personale del lavoratore) la richiesta di visita medica, cosa che darebbe contezza del diritto al trattamento economico a decorrere da questa o da quella data. Chiunque, medici in primis, potrebbe verificare che si è in presenza di una visita domiciliare richiesta (ma rimasta inevasa) dopo le ore 10 del primo giorno di malattia e quindi redigere il certificato medico in piena scienza e coscienza. Con buona pace di tutti, da un lato dell’Inps e dei datori di lavoro che pagheranno il giusto e dall’altro lato i lavoratori che riceveranno quanto di diritto.

La registrazione in un portale ad hoc potrebbe peraltro consentire un domani il riconoscimento dello stato di malattia anche oltre il giorno immediatamente precedente, evitando che disfunzioni, anche incolpevoli, di terzi penalizzino un lavoratore che il suo dovere lo ha fatto. E anche questo sarebbe un bel passo avanti di civiltà.

 


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