Trasferta e trasfertismo: le conferme della Cassazione dopo la pronuncia a Sezioni Unite

di Luca Vannoni, Consulente del lavoro in Crema

Introduzione

L’art. 7-quinquies, aggiunto in sede di conversione del D.l. n. 193/2016, ha previsto a titolo d’interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, che il co. 6, art. 51, Tuir, si interpreti:

nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.

Per togliere ogni ulteriore dubbio, il secondo comma dell’art. 7-quinquies prende anche in considerazione il caso contrario, prevedendo che “ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51”.

La natura interpretativa della disposizione consente di applicarla, retroattivamente, anche ai giudizi in corso: senza tale qualificazione, il suo ambito di efficacia rimarrebbe viceversa limitato soltanto alle situazioni verificatesi dopo la sua entrata in vigore.

L’intervento di riforma trova le sue ragioni nel contenzioso sorto in materia di trasferta/trasfertismo, a seguito di un indirizzo giurisprudenziale, originato a partire dal 2012 dalla nota sentenza n. 396/2012 della Cassazione e via via consolidatosi, in aperto contrasto con la prassi emanata da Ministero del lavoro, Inps e Agenzia delle entrate/Ministero delle finanze (in particolare il messaggio Inps n. 27271/2008 e la nota del Ministero del Lavoro n. 8287/2008, che hanno solo parzialmente indirizzato l’azione di accertamento visto che il contenzioso è stato poi originato da verbali ispettivi).

Da una parte, infatti, la Corte di Cassazione iniziò ad affermare che il regime del trasfertismo (art. 51, co. 6, Tuir) non richiedeva per la sua applicazione che le indennità e le maggiorazioni ivi previste fossero corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche indipendentemente dall’effettuazione della trasferta e dal tipo di essa: la norma indica come eventuale tale rigida continuità (“anche se”), mentre concentra il proprio nucleo precettivo, in rapporto a quello del precedente comma, nel dato relativo a un’erogazione corrispettiva dell’obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e, quindi, al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro prestabilita. Secondo tale indirizzo, quindi, il regime della trasferta era inapplicabile ai cd. trasfertisti ontologici, cioè quei lavoratori che per le caratteristiche strutturali della loro prestazione non hanno una sede di lavoro fissa e prevalente: i regimi del co. 5 e del co. 6 non potevano essere oggetto di “scelta”, ma conseguenza della modalità di lavoro. Con la conseguenza dell’assoggettabilità dell’indennità di trasferta erogata a lavoratori itineranti nella misura del 50%, anche se erogata solo in occasione delle trasferte.

Viceversa, a livello di prassi, si dava spazio a una maggior conformabilità dell’istituto della trasferta, e delle sue esenzioni, anche ad attività che di per sé comportassero sempre la variabilità del luogo di lavoro (si pensi all’autotrasporto, all’edilizia e all’installazione).

I principi della produzione di prassi sono ora stati recepiti dal D.l. n. 193/2016, chiudendo quindi il contrasto sorto.

Tuttavia, rimaneva un’ultima questione in attesa di conferma, cioè l’effettiva natura interpretativa del D.l. n. 196/2016, risolta positivamente in favore di tale qualificazione, dopo i legittimi dubbi della Cass., 18 aprile 2017, n. 9731, dalla pronuncia enciclopedica a Sezioni Unite n. 27093/2017.

Risulta particolarmente interessante, per poter testare gli effetti della Cass. SS.UU. n. 27093/2017 sul contenzioso pendente relativo all’applicabilità del regime del trasfertismo in luogo di quello della trasferta, analizzare le recenti sentenze della Suprema Corte: l’intervento del D.l. n. 193/2016, art. 7-quinquies (convertito con Legge n. 225/2016), pur essendo stato espressamente qualificato come atto “di interpretazione autentica”, inizialmente ha suscitato alcune perplessità all’interno della stessa Corte per il suo presunto carattere innovativo – situazione che avrebbe precluso la sua applicabilità ai giudizi in corso – fugate, come detto, dalla pronuncia a sezioni unite.

La Suprema Corte digerisce i principi delle Sezioni Unite

Quindi, per poter considerare definitivamente chiuso, almeno per il passato, il complicato contenzioso sorto in materia, non restava che attendere le prime pronunce, soprattutto di legittimità, che applicassero le nuove norme interpretative retroattivamente, cioè per le cause innescate prima che entrasse in vigore il D.l. n. 193/2016.

Attesa dissolta con pronuncia della Corte di Cassazione n. 16579/2018, nella quale ha dovuto affrontare gli effetti di una riqualificazione ispettiva di indennità, trattate dal datore di lavoro come connesse a trasferte (esenti totalmente entro le soglie del co. 5, art. 51 Tuir), in favore del regime da trasfertista, con un’imponibilità al 50%, che determinava una richiesta di contributi pari a circa 34.000 euro.

Come esito del giudizio di merito, la Corte di Appello di Torino aveva ritenuto corretto quanto deciso dall’Inps in quanto “l’attività aziendale comporta(va) continui spostamenti di tutti i dipendenti… in cantieri di lavoro sempre diversi… che le attività svolte in sede (…) costitui(vano) una porzione ridottissima delle attività (…) che l’azienda eroga(va) per tali spostamenti, per tutti i giorni lavorati fuori sede, una indennità giornaliera, sotto la voce “indennità trasferta Italia” di importo variabile“.

Nello stesso tempo, cadendo in un grossolano errore, la Corte di Appello aveva ritenuto non dovuti i contributi in relazione ai “rimborsi chilometrici” erogati ai lavoratori che effettuavano viaggi per motivi di lavoro, al di fuori del comune in cui aveva sede l’azienda, con la propria autovettura. Nel momento in cui il lavoratore viene qualificato come trasfertista, non risultano applicabili le disposizioni previste (nel comma 5 relativo alla trasferta) sull’esenzione da imponibilità dei rimborsi per le spese di trasporto. Come si vedrà di seguito, con la revisione della natura delle indennità, il problema di fatto non si pone in quanto tornando al regime della trasferta i rimborsi chilometrici rivivono nella loro imponibilità.

La Cassazione, ribaltando il giudizio di Appello, infatti ha considerato utilizzabile retroattivamente il disposto del D.l. n. 193/2016, in quanto l’attività svolta in trasferta era soltanto prevalente e non continuativa e non comportava la corresponsione di un’indennità di trasferta in misura fissa.

L’argomento decisivo, nelle proprie motivazioni, è rappresentato dalla presa atto di quanto disposto dalla Cass. SS.UU. n. 27093 del 15 novembre 2017, nel confermare la natura retroattiva del D.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7 quinquies (convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225): l’autoqualificazione come norma di “interpretazione autentica” dell’art. 51, co. 6, del Tuir “risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117 Cost., co. 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU”.

Secondo le Sezioni Unite, il D.l. n. 193/2016 ha integrato la norma con un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale, ma più “aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito“.

A margine della stringata motivazione della questione centrale del giudizio, la Suprema Corte ha poi sottolineato come i rimborsi chilometrici versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale devono essere documentati per poter essere considerati connessi alle spese di viaggio da questi sostenute: ai fini dell’esclusione dall’imponibile contributivo, l’onere probatorio del datore di lavoro è assolto “documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci” (Cass., n. 2419/2012).

Di pochi giorni precedente è la sentenza Cass. civ. sez. Lavoro, 20 giugno 2018, n. 16263, con esito pressoché identico: dopo aver dato rilevanza agli elementi fattuali accertati nei gradi di merito – in particolare, all’indicazione della sede di lavoro nelle lettere di assunzione, alla mancata erogazione dell’indennità in caso di trasferte nell’ambito del comune sede di lavoro e in caso di assenze per ferie, permessi, malattia – ha ritenuto applicabile il co. 5 dell’art. 51 (trasferta) in luogo del co. 6 (trasfertismo). Infatti, ai sensi del D.l. n. 193 del 2016, applicabile retroattivamente, per la qualificazione come trasfertista devono essere contestualmente presenti le 3 condizioni indicate in tale norma.