Senza filtro – COMUNICAZIONE E LIBERAZIONE (ovvero: tutti i mali del D.M. n. 205/2021)

Andrea Asnaghi, Consulente del lavoro in Paderno Dugnano (Mi)

Il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 impone nuovi obblighi ai datori di lavoro i cui lavoratori siano coinvolti in un contratto di rete fra imprese – stipulato ai sensi dell’art. 3 del D.l. n. 5/2009 – attraverso gli istituti del distacco e della codatorialità.

Riassumiamo sinteticamente tali obblighi:

  1. comunicazioni di “inizio, trasformazione, proroga e cessazione” dei rapporti di lavoro in codatorialità e distacco conseguenti ad un contratto di rete sono effettuate al Ministero del Lavoro attraverso il nuovo modello “Unirete” disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it;
  2. individuazione, da parte delle imprese retiste, di un “soggetto” unico incaricato alle comunicazioni suddette; solo e soltanto in capo a questo oggetto, in caso di inadempimento alle comunicazioni, saranno applicabili le sanzioni (le medesime previste per la mancata o tardiva comunicazione di modelli UniLav);
  3. indicazione, nella suddetta comunicazione, dell’impresa a cui imputare il rapporto di lavoro del lavoratore in regime di codatorialità; d. obbligo di adeguare il versamento della contribuzione alla maggiore retribuzione imponibile desumibile dal contratto applicato dall’impresa presso cui il lavoratore in codatorialità ha svolto prevalentemente la propria attività;
  4. obbligo di iscrizione del lavoratore sul libro unico del lavoro dell’impresa di cui al punto c) che precede (quella che in pratica lo ha assunto) però con le annotazioni che evidenzino separatamente l’impiego orario del lavoratore in codatorialità presso ciascun datore di lavoro.

La lettura del suddetto decreto dovrebbe esser resa obbligatoria in qualsiasi facoltà in cui si studi il diritto e la sua formazione per la quantità, tutto sommato in poche righe, di tutto ciò che normativamente si dovrebbe non fare: ripetuto eccesso di delega, sciatteria di scrittura, illogicità e ridondanza degli adempimenti, inefficacia degli stessi rispetto ai fini che si propone la norma. Data la prevedibile incredulità verso un’affermazione così perentoria, cominciamo dunque l’esame, che purtroppo non sarà breve, e partiamo dal principio con un po’ di normativa.

L’art. 3, comma 4-ter del D.l. n. 5/2009 ha previsto la possibilità di instaurazione del contratto di rete, un’ottima possibilità per le imprese, soprattutto quelle piccole e medie (e dopo la L.n. 81/2017 anche per i lavoratori autonomi, professionisti compresi, sia pure con alcuni limiti), per fare sinergie con la finalità di crescere e/o di difendersi sul mercato.

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Al riguardo, il D.l. 28 giugno 2013, n. 76 ha aggiunto all’art. 30 del D.lgs. n. 276/03, disciplinante il distacco di personale, il comma 4-ter (attenti a non confondervi col 4-ter di prima) che prevede un’ulteriore e peculiare possibilità di distacco, proprio per le imprese legate da un contratto di rete. Vale la pena citarlo per intero.

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

Il D.l. n. 34/2020 ha invece introdotto all’art. 3 del D.l. n. 5/2009 alcuni commi (da 4-sexies e 4-octies) per disciplinare il contratto di rete con specifica finalità di solidarietà occupazionale in vista dell’emergenza pandemica (e non solo).

4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonchè l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’articolo 30, comma 4-ter, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro ai sensi della Legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

 


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