PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA E TERMINE INIZIALE DI DECORRENZA. I poteri di accertamento del giudice di legittimità. Commento a sentenza 3 ottobre 2022 n. 26565

Sabrina Pagani, Consulente del lavoro in Milano

La sentenza indaga sul potere del giudice di legittimità di rilevare d’ufficio la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, da cui dipende l’effettivo decorso o meno del termine quinquennale di prescrizione contributiva, ancorché il ricorrente non abbia formulato una specifica censura in merito.

La vicenda riguarda il caso di una lavoratrice autonoma che, con riferimento ai redditi prodotti nell’anno 2009 non aveva effettuato alcun versamento contributivo all’Inps Gestione Separata, omettendo altresì la dichiarazione dei relativi redditi nel “quadro RR”, la cui scadenza di presentazione, a regime prevista per la data del 16 giugno, per l’anno 2010 era stata eccezionalmente differita al 6 luglio dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. Il 1° luglio 2015 la lavoratrice autonoma riceveva richiesta dei contributi non versati alla Gestione Separata nell’anno 2009. Proposto ricorso, la stessa otteneva ragione sia in Tribunale che avanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta, per intervenuto decorso del termine di prescrizione contributiva quinquennale. Inoltre, la Corte d’Appello – considerando l’incertezza normativa sussistente all’epoca dei fatti di causa circa la ricorrenza dell’obbligazione contributiva alla Gestione Separata – escludeva che l’omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (c.d. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito contributivo.

L’Inps ricorreva dunque in Cassazione con unico motivo di ricorso, eccependo la condotta dolosa di occultamento del debito contributivo da parte della contribuente – da identificarsi nella mancata compilazione del “Quadro RR” per l’anno 2009 – e la conseguente sospensione della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n.8), c.c., da cui derivava la validità dell’atto con cui l’Inps aveva richiesto il pagamento dei contributi alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo prodotti nel 2009. Solo nella memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) – avendo il Pubblico Ministero richiesto il rigetto del ricorso dell’Inps – l’istituto richiedeva l’accoglimento del ricorso sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in virtù del differimento al 6 luglio 2010 dei termini di versamento dei contributi a saldo operata per i redditi 2009 dal D.P.C.M. sopra citato.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Inps sulla base delle motivazioni di seguito riassunte:

  • è pacifico che il dies a quo per il decorso della prescrizione contributiva quinquennale debba ravvisarsi nella scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quella in cui doveva esser versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi; quindi, nel caso specifico nella data del 6 luglio 2010;
  • la sentenza impugnata ha considerato tardiva la richiesta dell’Inps e prescritti i contributi perché ha trascurato il differimento dei termini di pagamento operato dal D.P.C.M.;
    • l’individuazione del dies a quo ha priorità logica rispetto al fatto della sospensione oggetto del ricorso Inps posto che la considerazione del dies a quo sancito dalla legge (6 luglio 2010) renderebbe efficace l’atto interruttivo emesso dall’Inps e potenzialmente superflua la disamina in ordine alla sospensione della prescrizione;
    • il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (dies a quo), anche se le doglianze sottoposte al suo giudizio investono, ex professo, altri profili attinenti alla prescrizione stessa. Infatti, partendo dal presupposto che elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 cod. civ.) è l’inerzia del titolare del diritto per il tempo previsto dalla legge, la parte, alla cui iniziativa l’eccezione è riservata (art. 2938 cod. civ.), ha esclusivamente l’onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo derivante dal protrarsi dell’inattività altrui. La determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell’estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge. Spetta poi al giudice sussumere l’inerzia nel pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all’individuazione di un termine più esiguo o più ampi;
    • la rilevabilità d’ufficio è funzionale alla salvaguardia della giustizia della decisione;
    • il fatto che l’Inps nel proprio ricorso non abbia sollevato il tema del dies a quo della prescrizione non preclude alla Suprema Corte di giudicare in ordine a tale aspetto non essendosi formato un giudicato interno in relazione a tale profilo. Ciò in quanto la statuizione sulla quale poteva formarsi nella specie il giudicato era quella avente ad oggetto la fattispecie “prescrizione” (l’inerzia del titolare e l’idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto). Sennonché, la deduzione da parte del ricorrente di fatti impeditivi della prescrizione ha sottratto tale statuizione al giudicato interno. In altre parole, il giudicato si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che intervengono a definirlo. Ove s’impugni il provvedimento che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente l’interruzione, anche in sede di legittimità si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile scomporre la decisione sulla prescrizione. Il medesimo principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le doglianze riguardino le cause di sospensione della prescrizione, che interferiscono con il decorso del termine e ne influenzano la complessiva durata;
    • conseguentemente, l’impugnazione del profilo della sospensione (operato, nel caso di specie, dall’Inps) mantiene ancora viva e controversa anche la questione concernente l’identificazione del dies a quo e quindi anche su tale tema si riespande la cognizione della Corte di Cassazione.

    Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto:

    “una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, primo comma, n. 8, cod.civ.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo”.

La sentenza viene quindi cassata in relazione al profilo preliminare dell’individuazione del dies a quo della prescrizione.

Si ritiene opportuno da ultimo segnalare che, al di là dei tecnicismi processuali oggetto della sentenza e sopra riassunti, un particolare punto di interesse meritano i motivi del ricorso dell’Inps, incentrati sulla sospensione del decorso della prescrizione, determinata dalla condotta dolosa della lavoratrice ai sensi dell’art. 2941, n.8), c.c. (“la prescrizione rimane sospesa (…) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”). Da ricordare quindi, che il decorso del tempo non potrà sanare situazioni di irregolarità contributiva che siano state determinate da una condotta dolosa, finalizzata appunto all’occultamento del debito contributivo.


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