La pensione opzione Quota 103 è una pensione anticipata istituita in via sperimentale per l’anno 2023 (art. 1, co. 283, L. n. 197/2022, che ha aggiunto l’art. 14.1 al D.l. n. 4/2019). Può essere ottenuta laddove siano raggiunti, entro il 31.12.2023, i seguenti requisiti:
I 41 anni di contribuzione possono essere raggiunti anche in regime di cumulo: a tal fine, è possibile sommare la contribuzione accreditata presso la generalità delle casse amministrate dall’Inps, ma non i contributi presenti nelle casse di categoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 e al D.Lgs. n. 103/96 (cfr. circ. Inps 29.1.2019, n. 10 e circ. Inps 29.1.2019, n. 11). È possibile considerare i contributi accreditati per lavoro all’estero, presso un paese UE o convenzionato con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
Il requisito contributivo è verificato tenendo conto delle regole della gestione previdenziale che liquida il trattamento.
L’accesso alla “Quota 103” è consentito anche avvalendosi dell’opzione contributiva di cui all’art. 1, co. 23 della L. n. 335/95 o della facoltà di computo dei versamenti nella gestione separata di cui all’art. 3 del D.M. n. 282/96. I requisiti per questa pensione sperimentale non sono adeguati alla speranza di vita.
In parallelo a quanto previsto per la pensione quota 100 e quota 102, anche alla quota 103 sono applicate le c.d. Finestre mobili di attesa, che spostano la decorrenza della pensione, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, in avanti di:
Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria (come Inps gestione Dipendenti pubblici), la prima decorrenza utile della pensione è fissata al primo giorno successivo alla chiusura della finestra. Se, invece, il trattamento è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, la prima decorrenza utile della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla chiusura della finestra.
Per coloro che hanno già maturato i requisiti per la Quota 103 al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratori del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici.
INCOMPATIBILITÀ CON L’ATTIVITÀ LAVORATIVA La pensione Quota 103 risulta incumulabile, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, co. 6 del D.l. n. 201/2011 (attualmente pari a 67 anni), con qualsiasi reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa; risulta cumulabile con i redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) sino a un massimo di 5.000 euro di compensi lordi annui.
L’ammontare della pensione anticipata con Quota 103 è determinato come qualsiasi altro trattamento pensionistico, senza operare penalizzazioni o ricalcoli (salvo opzione al contributivo esercitata dall’interessato). Il calcolo della pensione deve dunque essere effettuato utilizzando il sistema:
L’ammontare della pensione Quota 103, sino al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia ordinario, non può superare 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. Il tetto di importo, per la precisione, si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria c.d. Fornero (art. 24, co. 6, D.l. n. 201/2011), attualmente pari a 67 anni.
Ad oggi, per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps, sono previsti, in base alla legge Fornero, i seguenti trattamenti pensionistici ordinari (non agevolati):
Rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria, la Quota 103 consente un anticipo del requisito anagrafico di ben 5 anni. In merito al requisito contributivo, però, il risparmio non è ingente: soli 10 mesi di anticipo per le donne, 1 anno e 10 mesi per gli uomini. Dall’altra parte della bilancia, l’impossibilità di lavorare sino ai 67 anni (e oltre, laddove il requisito dovesse essere incrementato nell’ipotesi di innalzamento della speranza di vita media) e l’applicazione, sempre sino al compimento dell’età pensionabile ordinaria, del tetto massimo d’importo. Ci si domanda, dunque, se l’uscita con la Quota 103 sia conveniente o meno.
Per rispondere al quesito, è stato sviluppato uno studio previdenziale nel quale sono state confrontate tre ipotesi d’uscita: con pensione Quota 103, pensione anticipata ordinaria e pensione di vecchiaia ordinaria.
Il lavoratore preso in considerazione è nato il 13/10/1960 e possiede, al 31/12/2022, 2123 settimane di contributi, pari a 40 anni e 10 mesi di contributi accreditati presso il FPLD, Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ultimo imponibile pari a € 134.013,00.
Nel presente studio, gli scenari futuri sono stati ipotizzati prendendo in considerazione lo svolgimento dell’attuale attività lavorativa, con i futuri imponibili previdenziali pari all’ultimo e un incremento prudenziale degli indici pari all’1,5%.
Di seguito, la sintesi dello studio previdenziale:
CONDIZIONI/CRITICITÀ | LORDO MENSILE | NETTO MENSILE1 | DECORRENZA | |
Pensione Quota 103 | Ipotizzata la continuazione nel versamento della contribuzione, in misura pari all’ultimo imponibile, senza soluzione di continuità | € 2.839,70 € 4.516,15 dal 2028 | 2.040,93 € 2.991,27 dal 2028 | 01/06/2023 |
Pensione anticipata ordinaria | Ipotizzata la continuazione nel versamento della contribuzione, in misura pari all’ultimo imponibile, senza soluzione di continuità | € 5.282,51 | € 3.404,70 | 01/04/2025 |
Pensione di vecchiaia ordinaria | Ipotizzata- ma non indispensabile per il diritto a pensione- la continuazione nel versamento della contribuzione, in misura pari all’ultimo imponibile, senza soluzione di continuità | € 6.383,94 | € 4.186,71 | 01/01/2028 |
Al netto di Irpef, addizionale regionale e comunale, considerando le detrazioni per redditi di pensione, ove spettanti. |
Come si evince dalla tabella, l’accesso al pensionamento con Quota 103 comporta un anticipo non indifferente nell’uscita dal lavoro, pari a 4 anni e mezzo rispetto alla pensione di vecchiaia ed a quasi 2 anni rispetto alla pensione anticipata.
In cambio, a causa del mancato versamento di nuova contribuzione, si subisce una penalizzazione, a regime, di € 1.867,79 euro lordi mensili rispetto alla pensione di vecchiaia, di € 766,36 mensili lordi rispetto alla pensione anticipata.
Penalizzazione che, sino al 31/12/2027, risulta ancora più elevata a causa dell’applicazione
del tetto massimo di importo, pari a € 3.544,24 mensili lordi rispetto alla pensione di vecchiaia e ad € 2.442,81 mensili lordi rispetto alla pensione anticipata. Senza poter in alcun modo “ripianare” questa perdita svolgendo attività lavorativa.