L’EROGAZIONE DEL BONUS DI 200 EURO AI DIPENDENTI. Un automatismo sì, ma previa dichiarazione

di Alberto Borella, Consulente del lavoro in Chiavenna (So)

 

Con il recente D.l. n. 50 del 17 maggio 2022 il Governo ha previsto l’erogazione ai lavoratori dipendenti (ma delle provvidenze sono previste anche per pensionati, automi e professionisti) di un importo una tantum pari a 200 euro, indennità che viene precisato non costituisce reddito ai fini fiscali. La norma stabilisce infine che sia riconosciuta dai datori di lavoro in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.

Diciamo subito che quest’ultimo passaggio è una sorta di ossimoro: perché parlare di automatismo nell’erogazione quando a monte occorre una dichiarazione? Certo, la norma non richiede che il lavoratore formuli specifica istanza di corresponsione dell’importo ma solo la presentazione di una normale dichiarazione (non quindi un’autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000) che sussistono i requisiti per averne diritto, ma la sostanza non cambia: di fatto è necessario che il lavoratore attesti che sussistono le condizioni per l’erogazione seppur senza dover esprimere esplicitamente la volontà di riceverla. Giratela come volete ma se non è zuppa, è pan bagnato. Per esser più chiari, un vero automatismo è quello previsto, ad esempio, per l’erogazione del Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati dove, in assenza di una dichiarazione esplicita di non volerne l’applicazione, il sostituto di imposta eroga quanto di spettanza. Per il bonus 200 euro se manca una “richiesta” del lavoratore, il datore di lavoro non adotta alcun automatismo.

Fatta questa precisazione, prima di suggerire come operare vediamo cosa prevede l’art. 31 del D.l. n. 50/2022:

Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18. La tecnica utilizzata dal Legislatore per individuare i beneficiari è cervellotica: in pratica si fa riferimento ai destinatari (per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022) dell’esonero contributivo dello 0,80% anche se goduto – lo diciamo noi perché la norma non lo dice espressamente – presso un precedente datore di lavoro. Ma non ci si faccia ingannare: il diritto prescinde dalla retribuzione mensile, i famosi 2.692 euro, o dal reddito annuo del lavoratore dipendente beneficiario.

Ciò detto, non essendo in discussione l’obbligo del datore di lavoro di essere in possesso, prima di procedere all’erogazione del bonus, di una specifica dichiarazione firmata dal dipendente, la domanda è: ma in pratica come ci si deve comportare?

Predisporre un fac-simile di dichiarazione da far firmare oppure non fare nulla e lasciare al dipendente l’onere di presentare, nella formulazione che più riterrà opportuna, la propria dichiarazione?

Proviamo ad analizzare le varie possibilità segnalando che – oltre ai citati lavoratori esclusi dal diritto ai 200 euro in quanto non beneficiari dell’esonero contributivo dello 0,80% – per i lavoratori stagionali, quelli a tempo determinato e gli intermittenti che nel 2021 abbiano svolto una prestazione per almeno 50 giornate, l’una tantum verrà riconosciuta dall’Inps e non dal datore di lavoro. Qui peraltro parrebbe che il Legislatore abbia inteso riconoscere il diritto a questa nuova una tantum ai soli lavoratori (sia in forza che no) con un minimo di anzianità retributiva nel 2021, escludendo quindi implicitamente tutti coloro che non abbiano tale periodo minimo di attività lavorativa nel 2021. La lettura coordinata del comma 1 dell’art. 31 (che escluderebbe dal novero dei beneficiari i soli pensionati ed i titolari del reddito di cittadinanza) con il comma 13 dell’art. 32 lascia spazio a qualche dubbio. Attendiamo speranzosi la circolare Inps.

ATTENDERE GLI EVENTI

La prima opzione è che il datore di lavoro non si attivi per niente. In sostanza se il lavoratore presenta di sua sponte la dichiarazione prevista bene, altrimenti nella busta paga, in pagamento a luglio, non erogherà importo alcuno. Di certo è la soluzione più comoda. Nessun “sbattimento” ma semplice attesa che chi è soggetto ad un onere (il lavoratore) si attivi in tal senso. Il grosso rischio è che il lavoratore non sappia nemmeno che cosa debba fare, non presenti nulla e non riceva l’importo spettante. Addirittura, che non lo possa nemmeno richiedere in seguito avendo perso, come si suol dire, il treno poiché l’erogazione, per espressa disposizione di legge, deve essere riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Non si potrà recuperare l’importo né nei mesi successivi e né in denuncia dei redditi.

Risultato? Dipendenti arrabbiati che scaricheranno la colpa sul datore di lavoro.

DICHIARAZIONE GENERICA

Dovendo gioco forza valutare la messa a disposizione dei lavoratori di una dichiarazione standard si potrebbe optare per un format, definiamolo asciutto, del tipo:

Il sottoscritto Caio Sempronio in relazione al Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (art. 32 del D.l. n. 50/2022) dichiara di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del predetto D.l.

Rapido e semplice. Il pericolo però che il nostro dipendente comprenda che deve solo “firmare e restituire” il modulo al fine di ottenere i suoi 200 euro, senza capire che deve approfondire la questione ovvero verificare la sussistenza delle condizioni richiamate, seppur non immediatamente comprensibili dato il richiamo giuridico, nella propria dichiarazione. Risultato? Nel momento in cui lo Stato dovesse accorgersi della non spettanza e recuperasse l’una tantum indebitamente percepita (con annesse sanzioni), avremo dei dipendenti furibondi che addosseranno tutte le colpe al datore di lavoro.

DICHIARAZIONE SPECIFICA

Sempre nell’ottica di mettere a disposizione dei lavoratori una dichiarazione standard si potrebbe optare per un format più articolato ovvero che contenga, esplicitate, le casistiche di cui ai commi 1 e 18.

Il sottoscritto Caio Sempronio in relazione al Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (art. 32 del D.l. n. 50/2022) dichiara di non essere titolare delle seguenti prestazioni: – trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (art. 32, comma 1, del D.l. n. 50/2022). – reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022).

Questo tipo di dichiarazione appare decisamente più efficace della precedente. Resta però anche qui il rischio che il nostro dipendente comprenda male, ovvero che deve solo “firmare e restituire” il modulo al fine di ricevere il bonus, senza comprendere l’obbligo, che a lui fa capo, di verificare l’effettiva esistenza delle condizioni così come risultano espressamente esplicitate nella dichiarazione per la quale si richiede la sua firma. Risultato? Nel momento in cui lo Stato si accorgerà della non spettanza e procederà al recupero dell’una tantum con annesse sanzioni, anche qui avremo un dipendente furente che incolperà il datore per non avergli spiegato bene la portata della dichiarazione fattagli firmare.

DICHIARAZIONE SPECIFICA CON SCELTE ESPRESSE

Considerato il pericolo, sempre latente, che il lavoratore addossi al povero datore di lavoro la colpa di quanto gli accadrà in futuro – e ciò per il solo fatto che la modulistica gli è stata fornita dall’azienda – consigliamo di adottare un’ulteriore precauzione, predisponendo una dichiarazione dove il lavoratore sia costretto a barrare delle caselle. Un modo semplice ed efficace di richiamare la sua attenzione. Questo il nostro ultimo format proposto:

Il sottoscritto Caio Sempronio dichiara in relazione al Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (art. 32 del D.l. n. 50/2022) di essere titolare delle seguenti prestazioni:

[SI] [NO] trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (art. 32, comma 1, del D.l. n. 50/2022). – [SI] [NO] reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022).

Il sottoscritto dichiara di avere compreso il significato della propria dichiarazione e di aver effettuato tutte le verifiche annesse riguardo le situazioni sopra segnalate.

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Che dite? Quanto sopra può bastare ad evitare in futuro problemi alle imprese?

Chiaro che no, anche perché la spettanza del bonus non è limitata a queste condizioni ma va anche considerato che l’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. In questi casi è necessario che il lavoratore a tempo parziale chieda esplicitamente l’erogazione dell’una tantum, dichiarando contestualmente di non aver fatto analoga richiesta presso altri datori di lavoro. Perché state certi che se percepirà un importo doppio e dovrà restituirne una parte la colpa sarà dell’impresa che non gli ha detto che i 200 euro spettano una sola volta. E poiché la norma, lo ricordiamo, non prevede espressamente la condizione che l’esonero contributivo dello 0,80% sia stato goduto presso il medesimo datore che dovrà erogare i 200 euro, una dichiarazione in tale senso sarà necessaria per i neo-assunti dal 1° maggio 2022.

Come si è intuito la gestione del bonus di 200 euro non sarà così semplice come qualcuno cerca di farci credere. La norma si presta infatti a molti dubbi e a diverse interpretazioni anche su altre questioni.

Ma questa non è una novità per chi fa questo lavoro.