Il Registro nazionale degli aiuti di Stato: il solito lavoro fatto a metà

di Alberto Borella, Consulente del lavoro in Chiavenna

Tra le tante difficoltà che i professionisti si trovano ad affrontare ve ne è una particolarmente insidiosa, ovvero la predisposizione per i propri clienti della dichiarazione “de minimis” ovvero una attestazione circa l’ammontare degli aiuti di importo minore – quelli, per intenderci, che i singoli Stati possono concedere alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza1 – da rendersi in forma di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le difficoltà sono note, in primis perché la verifica riguarda sia l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti, ma soprattutto perché la ricerca è a 360 gradi (non limitata quindi al solo campo lavoristico) e spesso coinvolge professionisti diversi.

È stata di conseguenza salutata con grande favore la notizia dell’operatività – a seguito alla pubblicazione del Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 a firma del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero Economia e Finanze e del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. n. 234/2012.

Il Regolamento attuativo del Registro

L’idea di fondo è estremamente semplice:- creare un database degli aiuti di Stato in base alle informazioni inserite dalla Autorità responsabile;– attivare una banca dati degli aiuti concessi grazie alle informazioni inserite dal soggetto concedente;- infine, rendere disponibili queste informazioni ai soggetti coinvolti nella procedura di concessione.

Le disposizioni per il funzionamento del Registro

Il Regolamento nasce con due specifiche finalità:

1. definire le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis ed agli aiuti SIEG;

2. individuare i contenuti specifici in riferimento agli obblighi di effettuazione di controlli propedeutici alla concessione e alla erogazione degli aiuti.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati viene disposto che il Registro dovrà contenere una serie di informazioni su:

– dati identificativi dell’Autorità responsabile;

– dati identificativi del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc, ovvero: titolo, base giuridica, dotazione finanziaria complessiva, tipologia dell’aiuto e obiettivo perseguito;

– dati identificativi del soggetto concedente;

– dati identificativi del soggetto beneficiario dell’aiuto individuale;

– dati identificativi del progetto o dell’attività per il quale è concesso l’aiuto individuale;

– dati identificativi dell’aiuto individuale, quali: tipologia dell’aiuto, data di concessione, ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

Queste informazioni dovranno essere raccolte in relazione a tutti gli aiuti di Stato, soggetti o meno all’obbligo di notifica alla Commissione europea a norma dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

L’accesso al Registro

L’articolo 4 dispone che l’accesso alle informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti è assicurato senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. Tutti i dati presenti nel Registro sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto e sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L’obbligo di registrazione del regime di aiuto

Ciascuna Autorità responsabile – onde identificare, nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti, ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc – è tenuta alla registrazione dello stesso attraverso una procedura informatica disponibile sul sito web del Registro.

L’obbligo di registrazione degli aiuti individuali concessi

Analogamente, anche i soggetti concedenti – al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti – sono tenuti alla registrazione dell’aiuto individuale prima della sua concessione utilizzando sempre una procedura informatica ad hoc. La corretta registrazione è certificata dal Registro nazionale degli aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico codice identificativo che viene rilasciato dal sistema a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione.

Le verifiche sugli aiuti de minimis

Il Regolamento impone altresì ai soggetti concedenti di avvalersi, nell’ambito delle attività inerenti le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, del supporto del Registro nazionale degli aiuti ricorrendo alla procedura disponibile sul sito web del registro.

Il Registro coadiuva i soggetti concedenti nelle loro verifiche rendendo disponibili due diversi documenti riferiti al soggetto beneficiario, ovvero:

a) Visura Aiuti che identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a dieci esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto.

b) Visura Aiuti de minimis che identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica.

Entrambe le visure riportano l’importo, la data di concessione, il soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l’aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell’ora di ultimo aggiornamento disponibile.

Con particolare riferimento agli esiti della procedura di emissione della Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale degli aiuti rilascia il Codice Concessione RNA-COR solo qualora l’importo dell’aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all’importo dell’aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura.

Al contrario il Registro nazionale degli aiuti non rilascia il predetto codice, non consentendo quindi alcuna registrazione dell’aiuto individuale, qualora l’importo dello stesso sia superiore all’importo dell’aiuto concedibile. È fatta ovviamente salva la possibilità, nei casi previsti, di effettuare la registrazione dell’aiuto individuale parzialmente, purché nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.

Il Regolamento dispone, in ultimo, che a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti. Nelle more il soggetto concedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche utilizzando le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari attestanti gli aiuti concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

Le responsabilità

Il Regolamento prevede esplicitamente in capo all’Autorità responsabile o al soggetto concedente la responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale degli aiuti sulla base delle informazioni che i predetti soggetti hanno inserito nel registro stesso.

Viene precisato poi che il soggetto beneficiario rimane responsabile unicamente della correttezza delle informazioni oggetto di inserimento da lui fornite all’Autorità responsabile o al soggetto concedente mediante dichiarazione di atto notorio.

Criticità

Bisogna essere onesti: nessuno si aspettava che il Registro risolvesse da subito tutte le problematiche connesse alla difficoltà denunciate dagli utenti, sia concedenti che beneficiari, di ricostruire tutti gli aiuti pubblici ottenuti a vario titolo (agevolazioni all’occupazione, finanziamenti, contributi per attività di ricerca o di promozione all’estero, etc.) ed avere così la certezza della spettanza dei benefici.

È palese che un sistema di monitoraggio che dia contezza degli aiuti concessi nell’ultimo triennio, proprio perché nuovo, non potesse essere immediatamente operativo. E in quest’ottica è chiara la ratio della disposizione che prevede che solo a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi possa avvenire consultando esclusivamente il Registro nazionale degli aiuti.

Comprensibile anche che, nelle more del completamento della banca dati contenente i suddetti aiuti concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, il predetto controllo debba necessariamente avvenire – oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis – anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate, oggi come prima, dai soggetti potenzialmente beneficiari.

Ciò che invece non convince è la mancata possibilità di rendere direttamente accessibile anche al soggetto richiedente la consultazione del Registro aiuti, opzione che – pur nella evidente impossibilità dello strumento di dare contezza della fruizione di benefici in riferimento a tutto l’arco temporale triennale – avrebbe permesso al richiedente un riscontro perlomeno sugli aiuti registrati, lasciandogli solo l’onere della verifica sui restanti periodi.

Una “dimenticanza” che peraltro stride non poco con il principio dell’accesso alle informazioni contenute nel Registro nazionale “senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione”.

Dando per scontato che dal 12 agosto 2017 tutti i soggetti concedenti procederanno, senza errori o omissioni, all’inserimento delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi per loro tramite, la verifica del soggetto beneficiario si sarebbe potuta limitare al solo periodo mobile antecedente all’istituzione del Registro. Un controllo che quindi, man mano che ci si avvicinasse alla fatidica data del 1° luglio 2020, si ridurrebbe sempre di più ad un periodo di pochi mesi fino ad azzerarsi.

Una possibilità di verifica peraltro che manterrebbe una sua utilità anche dopo la piena operatività del registro permettendo al soggetto richiedente una valutazione preliminare, e in tempo reale, circa la spettanza o meno del beneficio in funzione del tetto massimo di aiuti previsto dalla normativa comunitaria. Il tutto senza inutili perdite di tempo.

Il sistema escogitato dal legislatore, di permettere invece l’accesso al solo soggetto concedente l’accesso alla banca dati, impone al soggetto richiedente una autonoma verifica sull’intero periodo.

Salvo ovviamente che quest’ultimo sia in grado di richiedere la collaborazione dell’Ente concedente; oppure che lo stesso soggetto, di sua iniziativa, metta a disposizione una utility che in fase di inserimento del dato “aiuti di stato ricevuti” proponga l’elenco degli aiuti già registrati.

Ma questa sarebbe una storia se non di fantascienza quantomeno ambientata in un paese fuori dai confini italici.

1 Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti di importanza minore (regime generale) e Regolamento UE n. 1408/2013 sugli aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.