IL DIVIETO DI CUMULO reddituale di Quota 100 e 102 passa il vaglio della Corte Costituzionale

Antonello Orlando, Consulente del lavoro in Roma e Bologna

Il 5 ottobre 2022 la Corte costituzionale ha  esaminato in camera di Consiglio la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata da parte del Giudice del lavoro di Trento in merito all’articolo 14, comma 3 del Decreto legge n. 4 del 2019; l’articolo stabilisce l’incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, con unica eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui fino all’età pensionabile di vecchiaia (fino al 2024 ferma a 67 anni di età).

Il citato articolo 14, nel suo insieme, ha riconosciuto, per il triennio dal 2019 al 2021, la possibilità in favore degli iscritti alla assicurazione obbligatoria (AGO), alle forme esclusive e sostitutive della stessa e alla gestione separata gestite dall’Inps la possibilità di ottenere il diritto alla pensione una volta raggiunti almeno 38 anni di contribuzione e almeno 62 anni di età. Ai fini dell’effettivo accesso a pensione deve, poi, trascorrere la cosiddetta “finestra mobile” che, ai sensi del comma 5, corrisponde a 3 mesi. Il diritto deve essere stato conseguito entro il 2021, ma può essere esercitato anche successivamente a tale data. Come anticipato, il comma 3 del citato articolo 14 prevede la non cumulabilità tra l’assegno pensionistico e i redditi da lavoro dipendente o autonomo. L’unica eccezione è data dalla possibilità di cumulare redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale purché il loro importo sia inferiore a 5.000 euro lordi annui. La non cumulabilità decorre dal primo giorno di titolarità della pensione e non viene contemplata per l’intero periodo di fruizione della stessa, ma solo fino alla data di maturazione del requisito anagrafico, come previsto dalla gestione interessata nella quale l’assicurato matura il requisito contributivo richiesto, per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Nel caso in cui dovesse essere rilevato un reddito percepito durante l’intervallo temporale indicato che non sia riferito ad attività lavorativa svolta precedentemente allo stesso, il pagamento dell’assegno di pensione viene sospeso da parte dell’Istituto e quest’ultimo procederà anche a richiedere le rate di pensione che siano già percepite dal pensionato. Pertanto, nel caso in cui il reddito faccia riferimento ad un’attività che sia stata svolta al di fuori dell’intervallo temporale tra la data di accesso a pensione anticipata in Quota 100 e la data di raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, lo stesso non rientrerà nella non cumulabilità con i redditi da pensione.

L’erogazione della pensione riprenderà a partire dal successivo anno di imposta, a condizione che il reddito percepito rientri nei vincoli previsti e che il pensionato compili il modello AP139 dichiarando l’assenza di redditi non cumulabili con l’assegno di pensione in Quota 100.

La circolare Inps n. 117/2019 ha chiarito eventuali dubbi sorti a seguito della prima circolare n. 11/2019 e riporta un elenco esemplificativo dei redditi che rientrano o meno nel computo ai fini della non cumulabilità. Nello specifico, oltre ai redditi derivanti da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo eccedenti il limite dei 5.000 euro lordi, non sono cumulabili con i redditi da pensione in Quota 100 compensi percepiti per l’esercizio di arti, redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, partecipazioni agli utili nei casi in cui l’apporto è costituito da prestazione di lavoro, diritti d’autore e brevetti, tutti assimilabili alla definizione estensiva di redditi di lavoro autonomo. Ai fini del calcolo del limite di 5.000 euro lordi da lavoro autonomo occasionale vige il principio di cassa e, dunque, soltanto i ricavi incassati nell’anno solare possono essere inclusi nel calcolo del reddito.

L’elenco tassativo dei redditi non rilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione in Quota 100 -e che non azionano la sospensione annuale della pensione- comprende:

  • indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro e le partecipazioni agli utili nei casi in cui l’apporto non è costituito da prestazione di lavoro;
  • compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, di giudice tributario e le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (art. 8, L. n. 276/1997);
  • indennità sostitutiva del preavviso in quanto la competenza ha natura risarcitoria e non retributiva;
  • redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani;
  • indennità di vitto, alloggio e trasporto che non concorrono a formare il reddito (art. 51, co. 5 TUIR);
  • indennizzi per la cessazione di attività commerciale.

Ai fini dell’accertamento, come chiarito dal messaggio Inps n. 54/2020, in fase di domanda di pensione Quota 100 l’assicurato deve compilare il modello AP140 dichiarando l’assenza di redditi da lavoro o la presenza di redditi da lavoro non cumulabili, la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto riferiti all’elenco tassativo di cui sopra e/o di redditi da lavoro cumulabili perché riferiti a periodi precedenti la decorrenza. Durante il periodo emergenziale sono state previste deroghe ad hoc per i sanitari e i dipendenti impegnati nella lotta al Covid-19. Nel caso in cui il pensionato debba dichiarare redditi non cumulabili o cumulabili durante la percezione della pensione dovrà compilare il modello AP139, speculare all’AP140, ma obbligatorio per indicare ogni modifica reddituale fino al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Lo stesso dovrà essere compilato anche se, una volta violato il divieto di cumulo e sospesa la pensione, nell’anno successivo non si percepiscano redditi non cumulabili, dichiarando espressamente l’assenza degli stessi.

Nel caso in cui il richiedente nella domanda di pensione abbia richiesto il differimento della decorrenza della medesima ad una data posteriore rispetto alla prima data utile di accesso, lo stesso può continuare a svolgere attività di lavoro e ad avere redditi relativi a questa fino all’effettiva data di decorrenza richiesta.

La vicenda che ha portato al parere della Corte Costituzionale ha avuto origine da un titolare di pensione in Quota 100 dal 1° maggio 2019. Durante la percezione della pensione, questi aveva svolto alcuni rapporti di lavoro intermittente:

  • dal 3 giugno al 31 luglio 2019: 385,79 euro di retribuzione;
  • dal 7 al 10 settembre 2019: 495,72 euro di retribuzione;
  • dal 23 novembre al 31 dicembre 2019: euro 217,96 di retribuzione;
  • dal 2 al 16 luglio 2020: euro 373 di retribuzione.

L’Inps, pertanto, applicando il divieto assoluto di cumulo con redditi da lavoro dipendente (non trattandosi di redditi da lavoro autonomo occasionale), ha chiesto il rimborso dei ratei di pensione corrisposti da maggio 2019 ad agosto 2020 e, allo stesso tempo, non ha erogato i ratei da settembre a dicembre 2020. Il Tribunale di Trento, con la ordinanza 211/2021, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma relativamente al divieto di cumulo, nella parte in cui non è previsto un importo minimo di reddito da lavoro dipendente oltre il quale la pensione diviene non cumulabile, come è stato fatto, al contrario, per il lavoro autonomo occasionale con il limite fissato a 5.000 euro all’anno.

La questione d’incostituzionalità è legata all’articolo 3, comma 1, della Costituzione per una disparità di trattamento data dal fatto che il pensionato che dovesse svolgere attività lavorativa autonoma occasionale non si troverebbe nella medesima situazione di un pensionato che dovesse svolgere attività con contratto intermittente. La Corte Costituzionale ha chiarito che la questione di illegittimità costituzionale non è fondata dal momento che le due situazioni non sono comparabili tra loro. Difatti, il lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui non dà luogo all’obbligo contributivo e, dunque, la preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, imposta da Quota 100, ma anche da Quota 102, trova la propria ragion d’essere nella richiesta di una uscita anticipata dal mondo del lavoro, rispetto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata ordinaria, che risulta in chiara contraddizione con la prosecuzione di un’attività lavorativa successivamente all’accesso alla pensione in Quota 100.

Tale divieto di cumulo potrà, fra l’altro, trovare spazio anche nelle nuove misure di anticipazione a pensione al vaglio del nuovo esecutivo che potrà, a questo punto, confidare sulla tenuta costituzionale del divieto replicando quello del D.l. n.4/2019 senza particolari criticità.


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