IL DIRITTO DEL LAVORO INTERNAZIONALE – (parte I)

Luigi Degan, Ricercatore del Centro Studi e Ricerche

APPUNTAMENTI CON IL DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

Nuovo intervento su Sintesi sul diritto europeo ed internazionale che si sofferma, in questa prima parte, sull’analisi dei contratti che presentano elementi internazionali e per i quali si pone la necessità di individuare la legge applicabile

In questo caso avremmo un contratto collegato con più ordinamenti giuridici e, di conseguenza, dovremmo individuare quali norme applicare al contratto e quale giudice sia competente ad esprimersi su di esso. Tralasciando il percorso storico-normativo che ci ha condotti fino agli strumenti regolatori attuali, preme comunque rammentare che la disciplina italiana contenuta nelle c.d. preleggi costituiva un complesso normativo molto interessante in ambito europeo e, ora, sostituito nel 1995 con la riforma del diritto internazionale privato con la Legge n. 218. In ambito europeo, comunque, già nel 1968 la Convenzione di Bruxelles relativa alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale era un riferimento importante benché non prevedesse alcunché in materia di contratti individuali di lavoro fino a quando dal 1989, e poi attraverso altre modifiche e trasposizioni, si arrivò al regolamento n. 1215 del 2012. Altro strumento era la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che dettava alcune norme in materia di legge applicabile ai contratti individuali di lavoro, e attualmente sostituita dal regolamento n. 593 del 2008.

La disciplina applicabile è, quindi, ora, contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. di rifusione), detto “Bruxelles I”, e il regolamento (CE) n. 593/2008, detto “Roma I”, che contemplano delle speciali disposizioni per determinare, il Bruxelles I, gli Stati membri le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere le controversie sui contratti individuali di lavoro, e il Roma I la legge applicabile ai contratti di lavoro. La principale caratteristica di queste disposizioni specifiche è che – al fine di tutelare i lavoratori in quanto parte più debole del contratto – sono derogatorie dei principi generali in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile. In linea generale, ai sensi dell’art. 8, par. 1 del C-384/10, ha indicato dei criteri di riferimento quali il luogo di lavoro effettivo, il paese nel quale o dal quale il lavoratore riceve istruzioni sui suoi compiti e organizza il suo lavoro; il luogo in cui sono situati gli strumenti di lavoro e quello in cui il lavoratore è tenuto a presentarsi prima di assolvere ai suoi compiti o a ritornare dopo averli portati a termine. Qualora non si possa determinare in questo modo la legge applicabile allora, ai sensi dell’art. 8, par. 3 del Roma I, si farà riferimento al Paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, ossia quella in cui, ad esempio, il lavoratore ha firmato il contratto, a prescindere dalla personalità giuridica di essa e dal formale collegamento col datore di lavoro che dovrebbe invece essere sostanziale.

L’art. 8 del Roma I, al paragrafo 4, detta inoltre una c.d. norma di chiusura disponendo che se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso, si applica la legge di questo. Anche qui soccorre la Corte di giustizia che nel caso Schlecker, causa C-64/12, del dicembre 2013, chiarisce che le circostanze da considerare siano legate al versamento delle imposte e tasse sui redditi da lavoro ad opera del lavoratore, all’iscrizione al sistema previdenziale di quello Stato, e i parametri di riferimento presi per la disciplina del rapporto di lavoro.

In sintesi, in base all’art. 8 del Roma I, un contratto di lavoro individuale potrà essere regolato innanzitutto dalla legge scelta dalle parti, in mancanza di tale scelta sarà regolato da quella del paese dove il lavoratore svolge in via prevalente la sua prestazione e, qualora manchi anche questo collegamento, dalla legge del paese dove si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Infine, a superamento di tutte le altre circostanze, dallo Stato in cui esista il collegamento più stretto.

Comunque, al di là del principio della libertà di scelta della legge applicabile al contratto di lavoro, è necessario tenere presente che tale scelta, ai sensi della seconda parte dell’art. 8 par. 1 del Roma I, non può privare il lavoratore – in quanto contraente debole – della protezione assicurata dalle disposizioni previste e applicabili in mancanza di scelta. In altre parole, anche se si conviene l’applicazione della legge di un determinato Stato, il lavoratore avrà comunque diritto alle tutele previste dalla legge dello Stato dove egli lavorerà abitualmente, o di quello dove si trova la sede che lo ha assunto, o di quello che è più strettamente collegato.

continua…