DALLA RIFORMA CARTABIA – Nuovo ruolo per i consulenti del lavoro e le commissioni di certificazione dalla negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

Angelo Vitale, Esperto in materia di lavoro, Adapt Professional Fellow

Un nuovo ruolo si presenta per i consulenti del lavoro e per le Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro dopo la reintroduzione della negoziazione assistita nelle controversie di lavoro. In assenza di prassi proviamo a riepilogare la procedura analizzando la normativa in vigore dal 28 febbraio 2023

LA NORMATIVA

L’art. 2-ter del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 introdotto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 1491 (nota come “Riforma Cartabia”) disciplina la Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro. L’entrata in vigore della disposizione è stata anticipata (rispetto alla iniziale previsione del 30 giugno 2023) dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 380382) al 28 febbraio 2023. Per i procedi menti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Gli artt. 211 del D.l. n. 132 disciplinano l’istituto della procedura di negoziazione assistita. La convenzione di negoziazione assistita, quale alternativa alla giurisdizione ordinaria, è come recita l’art. 2, commi 1 e 1 bis, del l. n. 132 – un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. L’art. 2-ter titolato appunto Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro dispone che Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412ter del medesimo co dice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del Codice civi le. L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Mentre è chiaro il ruolo del consulente del la voro (con esclusione, per come si esprime il dettato normativo, di ogni altro soggetto abilitato ai sensi della L. n. 12/79 al pari di quanto disciplinato dall’art. 7, comma 5, della Legge 15 luglio 1966, n. 604) lo è meno quello delle Commissioni di Certificazione dei con tratti di lavoro le quali, come noto, operano anche presso i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro. L’introduzione della presenza del consulente del lavoro è da valutare positivamente stante il suo ruolo nelle azioni conciliative per la soluzione delle controversie.

Dal prossimo 28 febbraio le parti potranno, per dirimere eventuali controversie di lavoro, optare tra le note conciliazioni (tentativo conciliativo ex art. 410 c.p.c., davanti alla commissione di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del Lavoro, conciliazione monocratica ex art. 11, D.lgs. n. 124/2004, conciliazione in sede sindacale, risoluzione in via arbitrale), e l’introdotta Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro. Per tutte senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per completezza si ricorda che rimangono obbligatori i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la conciliazione sui contratti certificati che avviene davanti alla Commissione di certificazione che ha certificato il contratto. Per il primo di questi ultimi occorrerà comprendere se per la materia si può fare ricorso al nuovo strumento.

Per espressa previsione normativa le controversie che potranno essere trattate nella nuova negoziazione sono quelle individuate nell’art. 409 c.p.c.:

  • rapporti di lavoro subordinato privato, ancorché non inerenti in un’organizzazione imprenditoriale (es. lavoro domestico o il lavoro a domicilio);
  • rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
  • rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro

Anche l’accordo in sede di negoziazione assistita ha la medesima efficacia – nel senso che non si applica l’invalidità prevista dall’art. 2113 c.c. al pari delle conciliazioni intervenute nelle sedi protette fatta salva la possibilità di impugnativa per i casi di nullità o di annullabilità. Alcune ulteriori annotazioni: la prima riguardo le amministrazioni pubbliche per le quali è

fatto obbligo di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente; la seconda per cui, dal dettato normativo, pare esclusa la possibilità che un solo avvocato o un solo consulente del lavoro prestino ad entrambi le parti assistenza. Si aggiunga, stante la non condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la facoltà di una delle parti di interrompere, in qualsiasi fase, il procedimento fatte salve le conseguenze di legge.

IN PRATICA

La procedura è avviata con l’invito a stipulare la convenzione, il quale deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’ invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice. L’invito è firmato dalla parte che attiva la procedura, con firma autografa certificata da parte dell’avvocato, determinando, con la conseguenziale sottoscrizione della convenzione, la sospensione, sino alla conclusione, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti invocati nella procedura di negoziazione. Accettato l’invito si procede a concludere la convenzione, formata a pena di nullità in forma scritta, la quale deve possedere alcuni contenuti, in parte obbligatori altri facoltativi.

I contenuti obbligatori sono: 1) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura il quale deve essere determinato e in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; 2) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili; 3) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia secondo la procedura all’uopo individuata; 4) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste anch’essa secondo la procedura all’uopo individuata.

Qualora prevista (inserendosi tra i contenuti facoltativi della convenzione) la negoziazione può svolgersi, e concludersi, in modalità telematica così come gli incontri possono tenersi con collegamento audiovisivo da remoto, salvo in ogni caso che per l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo. Così come è previsto, tra i contenuti facoltativi, prevedere la possibilità, da parte di ciascun avvocato o del consulente del lavoro, di “interrogare” un terzo su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia ovvero può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. Dichiarazione che deve essere resa e sottoscritta dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia. Quanto emerso dalle dichiarazioni ovvero le stesse potranno essere utilizzate in giudizio, salva la possibilità che il giudice disponga in modo diverso o disponga la rinnovazione.

Nella procedura si deve mettere in evidenza l’assistenza di un avvocato e, per quanto in esame, di un consulente del lavoro ai quali, unitamente alle parti che intervengono, si applicano le disposizioni sul Segreto professionale e si estendono le previste Garanzie di libertà del difensore.

L’accordo conclusivo, formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, deve contenere il valore dello stesso, non riguardante diritti inderogabili, viene sottoscritto dalle parti con l’incombenza degli avvocati di certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Qualora l’accordo di negoziazione sia contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata.

L’accordo conclusivo stesso costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere depositato, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad una delle Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro. La norma – e la relazione illustrativa o gli atti parlamentari non specifica, però, a quali adempimenti eventuali sono chiamati le commissioni stesse così come non sono indicate le conseguenze di un eventuale inadempimento (salvo, si ritiene, eventuali profili deontologici). Inoltre, la norma non indica la competenza territoriale (in tal direzione si ricorderà l’art. 413, co. 2, c.p.c.) per cui sembra che le parti siano lasciate libere di individuare la sede di deposito in deroga al citato principio della competenza. Così come la norma stessa non individua adempimenti successivi ai casi di mancato accordo, per il quale è prevista la sola certificazione da parte dei legali intervenuti. I legali, per espressa previsione, sono poi tenuti a depositare copia dell’accordo al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati a mezzo PEC (con allegato il testo dell’accordo e la relativa nota di deposito in uno ai dati principali dell’accordo depositato) utilizzando apposito gestionale messo a disposizione dal Consiglio Nazionale Forense. Ulteriore dubbio sorge, qualora la procedura sia esperita con le “modalità da remoto”, sulla competenza territoriale: dovrebbe valere esclusivamente il criterio del Consiglio presso cui è iscritto uno degli avvocati 2.

I BENEFICI FISCALI

Unicamente in caso di successo della negoziazione [è riconosciuto] un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro. È quanto è previsto dall’articolo 21-bis del D.l. 27.6.2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 132 e dai successivi decreti successivi, i quali hanno specificato tempi (dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno) e modalità (online) per la richiesta.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 20 maggio 2016 n. 40/E, ha istituito apposito codice tributo per procedere alla compensazione del credito stesso: “6866” denominato “Credito d’ imposta Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione articolo 21-bis, del decretolegge 27 giugno 2015, n. 83”.

  1. Originariamente l’art. 7 del D.l. n. 132/2014 prevedeva la procedura di negoziazione assistita da un avvocato poi soppresso, in sede di conversione, dalla L. n. 162/2014.
  2. Per quanto si rileva dalle relazioni sulle novità normative della riforma “Cartabia” Diritto e procedura civile rese disponibili dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (2023)

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