Come indicare nel modello Anf/Dip i redditi detassati o convertiti in Welfare

di Mariagrazia di Nunzio, Consulente del lavoro in Milano

Fermo restando che la modulistica Inps non ha subito variazioni, si ritiene utile riepilogare le modalità di compilazione del Modello Anf/Dip nella sezione relativa all’indicazione dei redditi del nucleo familiare, con particolare riferimento ai redditi derivanti dai premi di risultato di ammontare variabile assoggettati a imposta sostitutiva o convertiti in Welfare.

Anf e reddito del nucleo familiare

L’assegno per il nucleo familiare compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.(Tali redditi vanno indicati nella tabella A del modello ANF/Dip. – cod. SR16 “Assegno per il nucleo familiare- Domanda per i lavoratori dipendenti”).

Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro.(Tali redditi vanno indicati nella tabella B del modello ANF/Dip. – cod. SR16 “Assegno per il nucleo familiare- Domanda per i lavoratori dipendenti”).

Non si computano nel reddito:

– i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi;

– l’assegno per il nucleo familiare;

– con effetto dal 1° luglio 1989, le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione.

Si ricorda che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Indicazione del reddito del nucleo familiare nel modello ANF/Dip – cod. SR16

Per ottenere il pagamento dell’assegno, il dipendente deve presentare domanda al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/Dip. – cod. SR16 “Assegno per il nucleo familiare- Domanda per i lavoratori dipendenti”. L’assegno, infatti, viene materialmente corrisposto dal datore di lavoro, in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro richiede successivamente all’Inps il rimborso delle somme pagate tramite Uniemens.

Nella sezione 4/8 del modello ANF/Dip., è necessario indicare i redditi Irpef (Tabella A) e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (Tabella B) conseguiti nell’anno precedente la richiesta.

Tabella A

 

Redditi assoggetabili all’Irpef

Titolare dei redditi

1

2

3

4

Reddito da lavoro dipendente e assimilati

Altri redditi

Mod. fiscale

Reddito complessivo

Richiedente   
   
   
   
Coniuge   
   
   
   
Familiari   
   
   
   
Totale   
   
   
   

Tabella B

 

Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva

Titolare dei redditi

1

2

3

4

Reddito da lavoro dipendente e assimilati

Reddito da lavoro dipendente e assimilati

Mod. fiscale

Reddito complessivo

Richiedente   
   
   
   
Coniuge   
   
   
   
Familiari   
   
   
   
Totale   
   
   
   

Detassazione e Welfare

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai commi da 182 a 189 dell’art. 1 ripropone, a decorrere dal 2016, e pertanto non più in via sperimentale, la c.d. detassazione dei premi di risultato nel settore privato.

Come noto l’obiettivo della disposizione è quello di aumentare il potere di acquisto dei lavoratori i quali vedranno sul premio di produzione applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 10% in luogo dell’ordinaria tassazione calcolata secondo gli scaglioni di reddito.

Relativamente alla detassazione è successivamente intervenuta la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) aumentando i limiti di importo detassabili che passano a decorrere dall’1° gennaio 2017 da euro 2.000,00 a euro 3.000,00 (da euro 2.500,00 a euro 4.000,00 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro) e i limiti reddituali ai fini del diritto all’agevolazione che passa da euro 50.000,00 a euro 80.000,00.

Per gli accordi successivi al 25 aprile 2017 il maggiore limite di euro 4.000,00 non potrà essere utilizzato (D.l. n. 50/2017), ai predetti premi (nel limite di euro 800,00) sarà invece applicata una decontribuzione sia a favore dei lavoratori (totale) sia a favore del datore di lavoro (riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS).

L’aspetto più innovativo della disposizione riguarda la facoltà per il dipendente di convertire la predetta somma detassata, in parte o totalmente, in Welfare Aziendale usufruendo di un ulteriore beneficio fiscale: in quest’ultimo caso, nei limiti previsti dall’art. 51, co. 2 e 3, del Tuir, vi è una piena esenzione fiscale in luogo dell’imposta sostitutiva del 10%.

Redditi detassati o convertibili in Welfare

Con la previgente normativa sulla detassazione disciplinata dal D.l. n.93/2008, pur in assenza di precise indicazioni dell’Inps, si riteneva di dover includere tra i redditi ANF anche le somme soggette a imposta sostitutiva, in quanto, secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 2, del citato decreto, i predetti redditi rilevavano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Pertanto, la somma agevolata doveva concorrere a formare il reddito complessivo del lavoratore per beneficiare delle prestazioni previdenziali e assistenziali, quali gli assegni per il nucleo familiare.

La normativa sulla detassazione è stata successivamente modificata. Infatti, come detto, dopo lo stop del 2015, a decorrere dal 2016 è stata reintrodotta la detassazione dalla Legge n. 208/2015. Tale norma a differenza del D.l. n. 93/2008 non precisa che i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10% debbano essere considerati rilevanti ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Pertanto, si ritiene, in assenza di chiarimenti dell’Inps, che tali redditi debbano essere indicati nella Tabella B solo se superiori a 1.032,91 euro.

Nel caso invece che il premio venga convertito in Welfare, quest’ultimo non andrà indicato in quanto la Legge n. 208/2015 dispone che tali somme e valori non concorrono a formare i redditi di lavoro dipendente né sono soggetti ad imposta sostitutiva.