Assunzione giovani: fornite le indicazioni operative dell’Inps

di Giuseppe Buscema, Consulente del lavoro in Catanzaro

 Possono partire dal mese di marzo le agevolazioni relative alle assunzioni di giovani ai sensi dell’art. 1, co. 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017.

La circolare Inps n. 40 del 2 marzo scorso, infatti, fornisce le indicazioni operative per poter procedere al conguaglio delle somme a credito spettanti ai lavoratori che hanno effettuato assunzioni di giovani in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

Le somme a credito spettanti per i mesi di gennaio e febbraio potranno essere recuperate esclusivamente nello stesso mese di marzo 2018, ovvero nei due mesi successivi e dunque entro il mese di maggio 2018.

I periodi indicati sono da riferirsi alle denunce mensili Uniemens, il che significa che dal 16 aprile 2018 potranno finalmente diventare tangibili i benefici previsti dallo strumento agevolativo finalizzato a favorire le assunzioni di giovani che non hanno mai svolto attività lavorativa a tempo indeterminato.

Dalla circolare dell’Istituto emerge che il richiamo del Legislatore contenuto all’art. 1, co. 100 della L. n. 205/2017 relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.lgs. n. 23/2015 non deve intendersi fondamentale ai fini del riconoscimento dello sgravio.

La circolare n. 40/2018 chiarisce, infatti, che l’incentivo spetta anche nelle ipotesi in cui le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative, abbiano inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal D.lgs. n. 23/2015.

Il ragionamento dell’Istituto prende le mosse dalle finalità dell’agevolazione, che è quello della creazione di forme di occupazione giovanile stabile. Tale scopo viene evidentemente ritenuto raggiunto nel momento in cui il rapporto è a tempo indeterminato, a prescindere quindi dalle forme di tutela previste in caso di licenziamento dichiarato illegittimo.

Se vogliamo il ragionamento è condivisibile sebbene non si può sottacere la puntuale previsione contenuta al citato comma 100 in cui è chiaro l’espresso riferimento al contratto a tutele crescenti.

Confermato che l’agevolazione non presenta caratteristiche tali da potersi configurare quale aiuto di Stato secondo la disciplina comunitaria (art. 107 del Trattato UE).

Un aspetto importante in quanto diversamente sarebbe stata necessaria l’autorizzazione della Commissione UE, ovvero la concessione in deroga applicando uno dei regolamenti che, nei limiti e condizioni previste, consentono agli Stati membri dell’Unione la concessione in assenza di autorizzazione comunitaria.

Altro aspetto meritevole di interesse contenuto nel documento di prassi Inps riguarda quello relativo alle condizioni.

Come è noto, allorquando viene previsto un incentivo di natura economica e normativa, il datore di lavoro deve osservare le condizioni previste in due discipline generali.

  1. La prima è quella di cui all’art. 1, co. 1175 e 1176, L. n. 296/2006. Ovvero, possesso del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  2. La seconda condizione è invece contenuta all’art. 31 del D.lgs. n. 150/2015. Rispetto a tale articolo la circolare Inps opera una deroga, favorevole al riconoscimento dello sgravio parziale anche nelle ipotesi in cui l’assunzione venga effettuata in virtù di un obbligo così come previsto del co. 1, lett. a) del citato art. 31. Secondo l’Istituto l’agevolazione della Legge di Bilancio 2018 ha una natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell’art. 31, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 150/2015. La specialità della norma rispetto al principio generale di cui al suddetto art. 31, è confermata, altresì, da quanto previsto dal co. 107 della medesima Legge di Bilancio, secondo il quale l’esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Di conseguenza, lo sgravio spetta ad esempio anche nel caso di assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro, ferme restando naturalmente le altre condizioni nonché la presenza dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.

Ad esempio l’ipotesi può riguardare i lavoratori che siano stati occupati a tempo determinato ed abbiano maturato il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 81/2015, le assunzioni obbligate da vincoli di natura contrattuale collettiva (c.d. clausole sociali), assunzioni di disabili.

Ricordiamo che accanto alle condizioni generali previste dalle norme citate, lo sgravio parziale della L. n. 205/2017 prevede una specifica condizione da rispettare all’atto dell’assunzione o trasformazione, nonché una ipotesi di decadenza da rispettare nei sei mesi successivi.

Nel primo caso, il datore di lavoro che procede all’assunzione non deve avere effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti per motivi economici individuali o collettivi nella stessa unità produttiva interessata dall’assunzione agevolata.

La limitazione riguarda tutti i lavoratori licenziati per motivi economici a prescindere dalla categoria e mansione del lavoratore.

Inoltre, nei sei mesi successivi il datore di lavoro è sottoposto ad una ulteriore verifica che costituisce una sorta di conferma dell’agevolazione.

Ovvero è prevista la decadenza dall’agevolazione nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con le agevolazioni ovvero di un altro lavoratore nella medesima unità produttiva che risulti inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con l’esonero parziale.

La decadenza si traduce nel recupero anche dell’agevolazione già fruita.

A tal proposito, la circolare n. 40/2018 precisa che la durata dell’agevolazione nel caso di assunzione agevolata da parte di un nuovo datore di lavoro ai sensi del co. 103 sia sempre da calcolare decurtando i periodi di occupazione presso il precedente datore di lavoro anche nelle ipotesi di decadenza dello sgravio.

Altro aspetto da considerare riguarda il requisito di natura anagrafica del lavoratore.

Come è noto, è previsto a regime che lo sgravio spetta in relazione all’assunzione di lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni.

Tuttavia, limitatamente alle assunzioni aventi decorrenza nel corso dell’anno 2018, tale requisito è innalzato a 35 anni (soggetti fino a 34 anni e 364 giorni).

Invece, secondo l’Istituto, nel caso di agevolazione relativa agli apprendisti che vengono mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da rispettare è che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto trenta anni di età anche per il 2018.