Arretrati ANF oltre € 3.000: gestione UniEmens tra dubbi e difficoltà applicative

di Stella Crimi, Consulente del lavoro in Cesano Boscone

L’art. 36 co. 1 della Costituzione prescrive che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”.

Due, pertanto, sono i principi fissati dalla norma:

  • retribuzione proporzionata;

  • retribuzione sufficiente.

Mentre appare di più facile applicazione il primo principio, lo stesso non può dirsi con riferimento al secondo.

Nel merito è intervenuto il Legislatore introducendo un sistema di adeguamento della retribuzione al carico familiare, prima con gli assegni familiari in misura fissa e, poi, dal 1° gennaio 1988, con l’assegno per il nucleo familiare.

Il nuovo assegno viene ora calcolato in misura differenziata, in rapporto al reddito del nucleo familiare ed al numero dei componenti il nucleo stesso.

Nello specifico, l’ANF viene erogato dall’Inps alle famiglie dei:

  • lavoratori dipendenti;

  • lavoratori dipendenti agricoli;

  • lavoratori domestici;

  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;

  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex Enpals;

  • titolari di prestazioni previdenziali;

  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come chiarito con messaggio Inps n. 12790/2006 il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni, pertanto un datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della suddetta prestazione presentata […] nel termine della prescrizione quinquennale.

Pertanto, l’unico limite previsto, nel caso di corresponsione di importi arretrati, è quello del rispetto dei termini prescrizionali o, almeno, così era fino al 31 ottobre 2017.

Infatti, in tale data, con il messaggio n. 4283/2017, l’Istituto ha comunicato che, a partire dalle denunce con periodo di competenza novembre 2017, i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di euro 3.000,00.

Per quanto attiene, invece, le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, le stesse potranno essere evase utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.

Pur condividendo la ratio posta alla base del nuovo provvedimento – ossia quella di evitare pratiche speculative da parte degli utenti – non si può non criticare l’aggravio di oneri posti in capo al datore di lavoro, nonché la macchinosità e, soprattutto, la lungaggine della procedura.

Preliminarmente occorre sottolineare che gli arretrati sono dovuti, non solo quando è necessaria una particolare autorizzazione da parte dell’Inps, ma anche in caso di colpevole ignoranza da parte del lavoratore.

Ed è, soprattutto, in questo secondo caso che si possono generare crediti di importo rilevante, con la conseguenza che il datore di lavoro si vedrà costretto ad anticipare importi, che non potrà conguagliare a breve termine, stante i diversi adempimenti cui dovrà preliminarmente attenersi.

Infatti, così come chiarito con messaggio Inps n. 4973/2016, prima di poter procedere alla trasmissione di un flusso regolarizzativo, sarà necessario inviare, tramite cassetto bidirezionale la specifica documentazione, comprovante il diritto al credito vantato […]. Tale trasmissione comporterà l’automatica generazione di un ticket, che consiste nel protocollo Inps attestante l’avvenuto invio della comunicazione, che dovrà essere inserito nel flusso. Il protocollo viene rilasciato in modo asincrono rispetto all’invio della comunicazione, per cui sarà onere dell’azienda attendere il rilascio del protocollo prima di inviare i flussi di regolarizzazione.

In altri termini, il lavoratore presenta domanda di arretrati per assegno per il nucleo familiare, a questo punto:

  1. il datore di lavoro corrisponde interamente quanto dovuto al dipendente e procede al conguaglio di un importo massimo pari ad euro 3.000,00;

  2. il datore di lavoro invia il flusso Uniemens di competenza, in cui sarà indicato l’importo di euro 3.000,00 per arretrati, anche qualora la somma effettivamente erogata al dipendente sia superiore;

  3. per la parte eccedente l’importo di euro 3.000,00 non conguagliata, tramite cassetto bidirezionale, il datore di lavoro invia la documentazione comprovante il credito;

  4. l’Inps, in tempi successivi, rilascia un ticket, che altri non è che un numero di protocollo, che dovrà essere inserito nel flusso di regolarizzazione; infatti per consentire il conguaglio dell’importo eccedente i 3.000,00 euro, già erogato, è necessario procedere alla variazione della denuncia trasmessa indicando l’intera somma effettivamente corrisposta;

  5. il datore di lavoro invia, pertanto, il flusso di regolarizzazione;

  6. si genera in tal modo un credito per la differenza tra l’importo indicato in denuncia Uniemens e l’importo indicato nel flusso di regolarizzazione (DM10Vig passivo);

  7. a questo punto il credito può essere oggetto di istanza di rimborso e/o di richiesta di compensazione (cfr messaggio Inps n. 5159/2017).

Non v’è chi non veda, come la nuova procedura, descritta dall’Inps in poche righe, sia in realtà alquanto articolata e richieda tempi di esecuzione eccessivamente lunghi.

A ciò si aggiunga che l’Istituto, in questo caso, è stato molto parco di informazioni, il che ha inevitabilmente comportato, almeno all’inizio, ulteriori lungaggini nella gestione delle pratiche, con conseguente rallentamento dei tempi di recupero del credito vantato dal datore di lavoro.

Ripetiamo, pur condividendo l’obiettivo di intensificare i controlli, non si può non sottolineare che, ancora una volta, tutti gli oneri restano in capo alle aziende, che si trovano a dover anticipare somme che recupereranno in un secondo momento e che incorrono in un aggravio dei costi di gestione del personale, quando si potrebbe raggiungere lo stesso scopo prevedendo un sistema di richiesta telematica con preventiva autorizzazione, da presentare all’Inps a cura del lavoratore.