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Regolamento sul tirocinio in vigore dal 01 01 2015

Praticanti

ALCUNI ARTICOLI ESTRATTI DAL REGOLAMENTO IN ALLEGATO

ART. 2 – Accesso al periodo di tirocinio e modalità di svolgimento

  1. Presso ciascun Consiglio provinciale è tenuto il registro dei praticanti. 4. Ciascun Consiglio provinciale nomina tra gli iscritti all’Albo, con almeno cinque anni di anzianità, un tutor dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti.
  2. Il periodo di tirocinio è stabilito in diciotto mesi e può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Il tirocinio, in presenza di una specifica convenzione quadro (allegato 1) tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, può essere svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. I Consigli Provinciali e le Università, pubbliche e private, possono stipulare convenzioni conformi a quella di cui al periodo precedente per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. 6. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento.

ART. 7 – Le interruzioni del periodo di tirocinio

  1. Lo svolgimento del tirocinio può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi per i seguenti giustificati motivi adeguatamente documentati: servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari con handicap ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1992, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l’impedimento alla frequenza. In tali casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari all’interruzione verificatasi.
  2. L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso all’esame di Stato, di quello previamente svolto. In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi diversi o per periodi superiori a quelli previsti al precedente comma 1, il periodo di tirocinio già compiuto, sarà considerato inefficace.
  3. In ogni caso il praticante dovrà informare tempestivamente il professionista dell’eventuale intenzione di interrompere il tirocinio. Le cause di interruzione debbono essere comunicate dal praticante entro trenta giorni dall’inizio dell’evento al Consiglio provinciale in cui è iscritto, unitamente a una dichiarazione del professionista che confermi l’avvenuta interruzione.