Una proposta al mese – Degli Enti Bilaterali (e delle parti che li costituiscono)

Andrea Asnaghi, Consulente del lavoro in Paderno Dugnano

Grande è il dibattito che si è sviluppato da circa trent’anni intorno agli Enti Bilaterali, cioè quegli organismi paritetici costituiti dalle parti sociali firmatarie di un contratto collettivo a cui la legge affida compiti molto importanti. A fronte di un Convegno organizzato sul tema dall’Ordine e Ancl di Milano, sono emerse alcune proposte che ho avuto il privilegio di presentare e che qui ripropongo.

Come è noto, uno degli argomenti più controversi intorno agli Enti Bilaterali è stato quello della loro obbligatorietà o meno. Dando la stessa per scontata, o almeno per acquisita, se non per ragioni teoretiche quantomeno per evidenze pratiche, nella nostra parte propositiva ci chiediamo se non sia più opportuno spostare l’attenzione sul funzionamento degli Enti Bilaterali.

Ad essi il legislatore ha voluto nel tempo affidare, infatti, alcuni compiti regolatori davvero importanti: basterebbe rileggere l’art. 2, co. 1, lett. h, del D.lgs. n. 276/2003 per individuare la stupefacente ampiezza del potere affidato a tali organismi, potere addirittura autoreferenziale visto che essi possono svolgere “ogni altra funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento” (cioè dalle stesse parti sociali che li costituiscono).

Sorgono alcuni problemi, collaterali agli E.B., primo fra tutti quello della rappresentatività delle Parti Sociali, mai affrontato seriamente e risolto in maniera risibile (o meglio, lasciato totalmente irrisolto) dalle recenti circolari n. 3 e 4 dell’INL , che nel parlare di contratti maggiormente rappresentativi non hanno avuto il buongusto di indicarci quali siano i soggetti rappresentativi o quantomeno le modalità della loro individuazione (un po’ come dire: “fa la cosa giusta” senza dire quale sia). Del resto, dell’inattuazione dell’art. 39 della Costituzione Italiana si parla da tempo. Altro problema, enorme e ad avviso di chi scrive centrale nell’odierno panorama lavoristico italiano, è quello del dumping contrattuale, ovvero della nascita e diffusione di trattamenti al ribasso (precisiamo: nati al precipuo scopo di gestire il ribasso) stipulati da sigle sindacali che proprio su tale svendita dei diritti fondano la gran parte del loro “successo”, con danno non solo verso i lavoratori ma verso tutta la filiera sana, cioè degli imprenditori onesti e seri.

  • Allora una prima proposta, che sorge quasi spontanea, sarebbe quella di istituire un osservatorio permanente della Contrattazione collettiva, che dia evidenza ufficiale degli accordi o contratti con reale valenza rappresentativa, escludendo gli altri.

  • Ma la precedente proposta rappresenterebbe un cortocircuito logico senza prima affrontare il nodo – ed è la seconda proposta – della rappresentatività. Che tuttavia da sé sola non è a nostro avviso sufficiente, tanto che poniamo il tema non solo sulla rappresentatività ma sul funzionamento degli stessi sindacati. Possibile che, con una legislazione che continuamente rimanda ad essi, non vi sia uno straccio di regolazione della loro attività? Vorremo perciò promuovere l’idea di una norma che, insieme alla conta della rappresentatività e dei requisiti minimi per considerarla acquisita, istituisse una sorta di “deontologia del sindacato”, cioè un vero e proprio codice di comportamento (stilato per legge, non ancora una volta autoassegnato da chi vi si dovrebbe conformare) a cui si attengano le parti sociali (sia dei lavoratori che dei datori) che ambiscano ad un ruolo di protagonista del mondo del lavoro. Fra le cose che ci piacerebbe leggervi ci sarebbero: l’obbligo di deposito dei bilanci, la trasparenza operativa delle organizzazioni e dei loro responsabili, l’obbligo di adesione esplicita al sindacato che comprenda anche il rinnovo periodico della stessa (pena decadenza), la fine delle esclusive in materia di assistenza ai lavoratori o alle imprese, l’obbligo di dedicarsi ad attività non-profit o, in caso di attività con oneri a carico degli aderenti, la tassazione normale degli introiti da esse incamerati.

  • Una conseguenza di tale “serietà di comportamento” sarebbe la cassazione (in parole chiare, la messa fuorilegge) dell’inserimento di clausole nei contratti collettivi o negli accordi interconfederali che prevedano, direttamente od indirettamente, l’adesione e/o il finanziamento delle parti sociali stipulanti o, ancora, in caso di delegazione della legge alla contrattazione collettiva, di clausole che prevedano agevolazioni o facilitazioni di qualsiasi genere o natura riservate solamente agli associati o condizionate al parere delle parti sociali vincolato all’adesione alle stesse.

  • Aiuterebbe, inoltre anche l’introduzione per via normativa di elementi di retribuzione minima e di trattamento minimo come fonte omogenea di legalità (a cui ancorare anche i minimali di contribuzione) con libertà di adesione alle altre regole liberamente contrattate dalle parti. Questa ipotesi potrebbe addirittura superare il problema della rappresentatività come condizione di accesso ad una contrattazione libera.

  • Sullo stesso tema si pone la valorizzazione di quella che potremmo definire autonomia contrattuale positiva (rispettosa, peraltro, anche della libertà sindacale negativa) nelle piccole e medie imprese, cioè la possibilità per aziende di dimensioni ridotte, qualora non sindacalizzate, di accedere attraverso meccanismi di certificazione dei contratti individuali o dei regolamenti aziendali a forme importanti per lo sviluppo e la crescita delle stesse (citiamo fra le tante possibilità: premi di risultato e welfare, conciliazione vita-lavoro, clausole elastiche, flessibilità organizzative) in alternativa alla realizzazione di una contrattazione di secondo livello che comporta in molti casi la partecipazione solo posticcia ma obbligatoria (e sostanzialmente inutile o soltanto formale) di una parte sociale per accedere a determinati benefici economici e/o organizzativi previsti dalle norme vigenti1.

Chi legge potrà pensare: ma non si parlava di Enti Bilaterali? Crediamo di aver spiegato, ancorché succintamente, che senza regole sulle parti che costituiscono gli Enti Bilaterali, eventuali regole sugli stessi avrebbero il pregio di esser costruite sulla sabbia e di assumere una valenza blanda e di poca efficacia concreta (alla pari delle ricordate circolari INL).

Anche perché una parte delle proposte su tali organismi, che ora elencheremo, sono la logica conseguenza di quelle appena formulate.

  • Infatti, cominceremmo per obbligare tutti gli Enti Bilaterali ad una trasparenza di bilancio e di gestione, ancora più necessaria di quella delle parti sociali, essendo gli E.B. destinati a gestire servizi e funzioni destinate in via sussidiaria alla collettività degli aderenti raccogliendo la contribuzione degli stessi.

  • Scopo principale, ma non unico, di tale trasparenza sarebbe la destinazione della maggior parte delle somme incamerate dagli E.B. (almeno il 90 %) ad attività e provvidenze concrete in favore degli iscritti.

  • In caso di attività cruciali per la regolazione del mercato del lavoro (come conciliazioni, certificazione dei contratti, congruità e verifiche, ecc.), obbligo di formazione continua certificata per tutti i funzionari a ciò addetti.

  • A questo riguardo, inoltre, riteniamo illegittima la presenza, e quindi proponiamo l’uscita, di ogni Ente Bilaterale da sistemi di valutazione di congruità e regolarità di ogni ordine e grado (comprese, tanto per intenderci, le Casse Edili dal DURC) fino ad un completo sistema di regolamentazione legale, in termini di responsabilità e deontologia di comportamento uniforme, degli Enti Bilaterali e delle parti sociali che li costituiscono.

  • Un tema parallelo riguarda la possibilità per gli Enti Bilaterali di prevedere prestazioni solo di natura integrativa o di welfare o di formazione (e mai sostitutive di parte della retribuzione) o comunque con possibilità alternativa del datore di lavoro di provvedere direttamente o mediante adesione ad altri enti, anche privati, che garantiscano almeno le medesime condizioni dell’Ente Bilaterale.

  • Gradiremmo infine, come forma anche di semplificazione, una uniformità di funzionamento degli Enti Bilaterali nella parte più concreta (tracciati anagrafici, scadenze e modalità di contribuzione, richiesta di prestazioni etc.) anche per garantire una maggiore portabilità di benefici e prestazioni in un mondo del lavoro caratterizzato da un’alta mobilità professionale e territoriale.

  • Una soluzione alternativa a una parte delle proposte precedenti potrebbe essere quella di una raccolta di contribuzione alla bilateralità generalizzata, indifferenziata ed uniforme (sulla scorta, tanto per intenderci, dello 0,30 % per la formazione, pensiamo ad un meccanismo esattamente di tale tipo, con raccolta capo ad Inps) con la possibilità per gli enti Bilaterali, solo quelli rappresentativi e riconosciuti, di accedere a tali risorse economiche sulla base delle adesioni raccolte.

Abbiamo in mente una normazione che potrebbe essere facilmente realizzabile, probabilmente molto più nell’aspetto formale che non sul versante politico: siamo ben consci, infatti, dell’avversione delle parti sociali ad ogni forma di regolamentazione della loro attività; tale avversione accomuna anche diverse posizioni dottrinali, che paventano in tale disciplinamento il ritorno ad un sistema corporativistico tipico di epoche infelici della storia italiana.

Tuttavia, a noi sembra (se concedete la citazione dall’Uomo Ragno) che a un grande potere debba corrispondere una altrettanto grande responsabilità, e che nell’esercizio della stessa una regolamentazione avrebbe il vantaggio di mettere al palo gli scorretti, superando l’attuale, oggettivo, bailamme che ne fa solo il gioco. Come professionisti ordinistici sappiamo, perché lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, che l’assoggettamento a regole di comportamento, per quanto a volte impegnativo, è un segno di distinzione interiore e di garanzia esteriore.

E pertanto lo proponiamo a tutte le parti sane della società attiva.

Nota a margine:

Il Centro Studi e Ricerche di Milano, promosso dall’Ordine e dall’Ancl di Milano nasce come veicolo di approfondimento e di studio per tutti coloro – principalmente colleghi ma non solo – che vogliono confrontarsi sui temi del lavoro e formulare analisi e proposte. Non è una mera “vetrina” dei colleghi di Milano che ne portano avanti i lavori con dedizione, ma un punto di ascolto, e – per quanto possibile e senza pretese – di riferimento per tutti i colleghi ed i professionisti che vogliano su questi temi e sui nostri lavori confrontarsi (tanto che talvolta, e qualcuno anche con encomiabile e preziosa puntualità, ci onorano dei loro contributi). Per questo “restiamo in ascolto” – sui social, sulle riviste e nelle manifestazioni pubbliche di ogni genere – delle istanze e delle idee, spesso molto ricche, che vengono da tanti valenti colleghi. In questo caso vorrei personalmente ringraziare i colleghi Paolo Palmaccio di Latina, Danilo Paolucci di Avezzano (AQ), Claudio Boller di Treviso, Alberto Borella di Chiavenna (SO), Dario Guidotti di Montignoso (MS) , Alessandro Graziano di Milano, Daniela Iuorio di Salerno e Marco Militello di Roma per un lungo e fruttuoso dibattito, nato in un social sul tema presente, che ha permesso di arricchire i concetti e le proposte del nostro Centro Studi che qui leggete. Cà va sans dire, il ringraziamento non implica necessariamente la loro integrale adesione alle proposte sopra esposte.

1 In questo senso va anche la nostra proposta di Asnaghi A. “Il Patto Aziendale Certificato – P.A.C.”, Sintesi, maggio 2016, pagg. 10-14.