La tracciabilità delle retribuzioni: l’INL non “traccia” una strada lineare

di Alberto Borella, Consulente del lavoro in Chiavenna

Sparite da mesi,in concomitanza con l’istituzione dell’INL-Ispettorato Nazionale del Lavoro, ora, in sordina, sono ripartite le decisioni in risposta agli interpelli ex art. 9, D.lgs. n. 124/2004. Con qualche interessante novità.

 

L’unica certezza che ho è quella di non sapere.

L’aforisma socratico pare esser diventato il motto degli operatori giuslavoristici.

Se da un lato questo è giustificato da una normativa sempre più approssimativa e da una giurisprudenza ondivaga, in alcuni casi le perplessità manifestate appaiono assolutamente ingiustificate.

Da questo punto di vista appare emblematica la prima delle due recenti noti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che sono intervenute a chiarimento di alcuni dubbi evidenziati in relazione a particolari emolumenti corrisposti a lavoratori dipendenti e collaboratori.

La nota n. 6201 del 16 luglio 2018

Con questo primo chiarimento l’INL pare rispondere a delle perplessità, parrebbe palesate dai propri organi periferici, in merito alla applicabilità o meno dell’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili in occasione della corresponsione di importi a titolo di anticipi di cassa.

Preliminarmente con questa nota si da atto di come l’attuale normativa preveda che

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’intervento di prassi si limita, giustamente ad avviso di chi scrive, a tale premessa e proprio basandosi su questa conclude condividendo l’assunto in base al quale

tali mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione; pertanto il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).

La posizione espressa dall’Ispettorato è come detto assolutamente condivisibile, talmente condivisibile che paiono incomprensibili i dubbi che la risposta potesse essere di contenuto diverso.

Il motivo è semplice e presto detto.

La definizione di retribuzione è ricavabile indirettamente dall’art. 2094 c.c. che individua la predetta nel corrispettivo dovuto al lavoratore subordinato a fronte del suo obbligo di “collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Il solo pensare che la dazione di somme finalizzate al rimborso di costi che i lavoratori si vedono costretti a sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (spese di viaggio, vitto, alloggio e simili) possano ritenersi in qualche modo “retribuzione” lascia, ahimè, intuire l’irreversibile decadimento giuslavoristico in atto in questo disastrato paese.

Le considerazioni che precedono, squisitamente e prettamente tecniche, non devono comunque bypassare il fatto che è la norma ad essere scritta male (sai che novità), permettendo così – nei casi che tra poco vedremo – una facile elusione, difficilmente verificabile in sede ispettiva, dell’obbligo di pagare “il giusto” al lavoratore, vanificando di fatto la ratio dell’intervento legislativo stesso.

Chiariamo da subito una cosa: chi scrive propende per l’opportunità di trattare, soprattutto oggi, il rimborso di spese anticipate con strumenti tracciabili, e ciò semplicemente per prevenire qualsiasi contestazione da parte del lavoratore circa il mancato rimborso delle spese da questi sostenute.

Ma il ricorso alla tracciabilità appare ancora più necessario per sgomberare il campo da qualsiasi sospetto che un rilevato mancato pagamento delle spese anticipate dal lavoratore sia di fatto, non un semplice inadempimento civilistico della refusione di un proprio debito, ma appunto la violazione del disposto dell’art. 1, commi da 910 a 913, della Legge n. 205/2017.

Cercheremo di spiegarci meglio con un esempio.

Si ipotizzi un lavoratore con uno stipendio netto di 1.500 euro che sistematicamente utilizza la propria autovettura per le trasferte e sostenga le collegate spese di vitto. A fine mese presenta una nota spese di 400 euro per rimborsi chilometrici e ristoranti che il datore di lavoro gestisce in contanti o, più esattamente, dice di gestire in contanti ma di fatto non rimborsa alcunché al lavoratore.

A fonte quindi di un debito complessivo pari a 1.900 euro la tracciabilità riguarderebbe il solo importo di 1.500 euro che formalmente corrisponde al solo stipendio, ma che potremmo considerare per 1.100 euro retribuzione e per altri 400 euro rimborso spese.

Un’operazione che, come si può ben vedere, permette al datore di lavoro disonesto – grazie al beneplacito sia del legislatore che dell’INL – di sottopagare, per 400 euro, il proprio dipendente.

In questi casi l’organo ispettivo, ove riuscisse ad acquisirne dimostrazione, potrebbe decidere di contestare la violazione dell’obbligo di tracciabilità e applicare la sanzione prevista.

Dato però che, a fronte di note spese firmate per quietanza dal lavoratore, la prova dell’illecito appare diabolica sarebbe consigliabile – ma giammai vorremmo rubare il lavoro alla rubrica “Una proposta al mese” di questa rivista – una modifica legislativa che abbandoni il concetto di retribuzione stricto sensu, sostituendolo con una definizione più ampia che comprenda qualsiasi somma corrisposta dal datore di lavoro/committente che risulti in qualche modo collegata alla prestazione lavorativa fornita dal lavoratore/collaboratore, anticipi di cassa e rimborsi spese compresi.

La nota n. 7369 del 10 settembre 2018

A distanza di due mesi l’INL, con una nuova nota, integra i primi chiarimenti affrontando l’argomento indennità di trasferta.

Condivisibili le conclusioni che ritengono rientranti nell’obbligo di tracciabilità anche le somme erogate a tale titolo

in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), si ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Restando in argomento trasferta ci saremmo aspettati un cenno agli importi dovuti per rimborsi chilometrici che chi scrive ritiene senza dubbio esclusi dall’obbligo della tracciabilità, sempre che si riferiscano a trasferte in senso tecnico, effettuate quindi dal lavoratore al di fuori da territorio comunale, e non a trasferte all’intero dello stesso comune o al tragitto da e verso la propria abitazione.

Desta invece una certa perplessità il richiamo alla ratio della disposizione in esame che – a detta dell’INL – sarebbe quella di

mettere in condizione il personale ispettivo di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR).

La scopo del legislatore appare piuttosto quello di evitare che, tramite la corresponsione in contanti degli emolumenti – da considerarsi “retributivi” in senso lato – dovuti a fronte della prestazione lavorativa, datori di lavoro scorretti non adempiano in toto al pagamento di quanto dovuto al lavoratore, intascandosi una parte della retribuzione dovuta (il pensiero va oltre ai casi di sottopagamento anche alle assunzioni fittizie di lavoratrici in gravidanza dove lavoratrice e ditta si spartiscono l’indennità maternità a carico dell’Inps).

In quest’ottica l’intervento può essere letto in collegamento e supporto alla Legge n. 119 del 29 ottobre 2016 in materia di lotta al capolarato.

I chiarimenti mancanti

Nonostante l’accennata palese inutilità della questione affrontata lo scorso luglio, chi scrive ritiene che da parte dell’INL si sia persa l’occasione per dare alcune preziose indicazioni.

Poco importa: ce ne faremo carico noi.

Partiamo dalla nota n. 6201 del 16 luglio 2018.

Escludere tout court gli anticipi di cassa dall’obbligo della tracciabilità appare fuorviante.

Si consideri il caso di somme versate a tale titolo che il lavoratore non abbia utilizzato completamente e che l’azienda intenda operare una compensazione tra il residuo fondo spese con parte della retribuzione da corrispondere nel mese.

Per maggior chiarezza si ipotizzi un fondo cassa di 1.000 euro, utilizzato nel mese per solo 800 euro. L’azienda, che deve corrispondere uno stipendio di 1.500, effettua un bonifico di soli 1.300 euro a fronte del residuo cassa di 200 euro che viene lasciato nelle mani del lavoratore.

Il tutto gestito tramite il prospetto paga.

Appare palese, quantomeno a chi scrive, che in questo caso il comportamento adottato dall’azienda potrà, rectius dovrà essere sanzionato in quanto la parte di anticipo cassa non utilizzata perde nella fattispecie descritta la sua qualificazione giuridica di anticipo cassa per diventare, a tutti gli effetti, remunerazione retributiva.

La sanzione invece verrebbe evitata – trattasi ovviamente dell’opinione personale di chi scrive – nel caso in cui la compensazione tra netto busta paga e residui rimborsi spese avvenga utilizzando anticipi di cassa gestiti in toto con strumenti tracciabili.

Va però anche detto che la fattispecie ipotizzata risulta improbabile dato che di norma, a rapporto di lavoro in corso, la gestione dei fondi spesa e delle retribuzione seguono due canali diversi e distinti: il residuo cassa viene lasciato infatti nelle mani del lavoratore integrandolo in base alle necessità con altri contanti, mentre il pagamento della retribuzione segue i normali canali ovvero mediante il ricorso a strumenti tracciabili.

Questa ovvia considerazione non deve però indurre a sottovalutare alcune fattispecie per le quali una gestione superficiale del dare/avere degli anticipi di cassa potrebbe portare a comportamenti sanzionabili.

Si pensi in primis alle ipotesi in cui venissero a mancare i presupposti dell’utilizzo di un fondo spese, ad esempio per fine mandato fuori sede o cambio mansioni, e il fondo spese inutilizzato debba essere restituito l’azienda.

In questo caso la restituzione dovrà essere eseguita dal lavoratore brevi manu in contanti (ovviamente anche con strumenti tracciabili) e non essendo possibile – salvo incorrere nella prevista sanzione – operare una compensazione con la retribuzione.

Analogamente ci si dovrà comportare in caso di cessazione del rapporto di lavoro, evitando qualsiasi compensazione tra residui anticipi da restituire e le retribuzioni dovute per fine rapporto.

Anche la nota n. 7369 del 10 settembre 2018 convince solo in parte e non solo per l’inesatto richiamo alla ratio legis, anche se è proprio in considerazione dello scopo che il legislatore ha intenso perseguire con l’art. 1, co. da 910 a 913, della Legge n. 205/2017 – intendendo quello da noi evidenziato e non certo quello richiamato nella nota dello scorso 10 settembre – che il circoscrivere il chiarimento alla sola indennità di trasferta risulta incompleto.

Seguendo infatti il ragionamento dell’INL che – dicendo di attenersi al tenore letterale della disposizione – ricomprende negli obblighi di tracciabilità soltanto le “somme erogate a titolo di retribuzione” e ritiene invece che “l’utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo”, è lecito porsi delle domande su altri elementi economici che, pur transitando in busta paga, non rientrano nel concetto di retribuzione in senso giuridico stretto quale desumibile, come detto, dall’art. 2094 c.c..

Ci vengono in mente tutte quelle prestazioni economiche a carico di terzi ma che “passano” dal datore di lavoro – a cui la nota non accenna – per i casi di malattia e maternità, per congedo matrimoniale ed assegni nucleo familiare, per cassa integrazione, per donazione sangue ed in generale tutto quanto anticipato per conto Inps, senza dimenticare le indennità per infortunio anticipate dall’impresa per conto Inail.

Anche al solo fine di sgombrare il campo da qualsiasi fraintendimento sarebbe risultata opportuna un’immediata presa di posizione dell’Ispettorato Nazionale sull’obbligo di tracciabilità per questi particolari emolumenti, dato che un’interpretazione troppo rigida della norma – a cui pare inconsapevolmente aderire la nota – porterebbe a propendere per una loro esclusione (riteniamo assurda) dal divieto di pagamento in contanti per tutte le indennità di tipo previdenziale e assistenziale.

Ci permettiamo suggerire per questi motivi all’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (qualora decidesse di intervenire sul punto) di evitare in primis il ricorso alla interpretazione letterale del termine “retribuzione” lasciando spazio ad una interpretazione di tipo “teleologico” della norma per far sì che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata ovvero contrastare lo sfruttamento dei lavoratori costretti a subire il pagamento di importi inferiori rispetto a quanto dovuto dai propri datori di lavoro.

Per tali motivi, allo stato attuale dell’arte, riteniamo in conclusione assolutamente auspicabile una lettura del termine “retribuzione” il più ampio possibile, somigliante più a quello di retribuzione previdenziale/fiscale – comprendente anche le somme erogate a titolo di Trattamento di fine rapporto (Tfr) e quelle erogate per incentivare l’esodo di un lavoratore – ovvero tutto ciò che viene corrisposto dal datore di lavoro o per suo tramite al prestatore in dipendenza del rapporto di lavoro.

Ovviamente oggi, de iure condito, rimarrebbe escluso dall’obbligo – e qui c’è poco da fare – tutto quanto ha una mera natura e funzione risarcitoria, come del resto correttamente indicato nella commentata nota n. 6201/2018.

De iure condendo invece, per evitare possibili abusi, vi rimandiamo alla Proposta del mese pubblicata su questa stessa rivista a firma del collega Andrea Asnaghi.