La nuova disciplina della corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori: molta approssimazione e una data che non quadra

di Alberto Borella, Consulente del lavoro in Chiavenna

 

La fretta è una cattiva consigliera … Presto e bene, di raro avviene … Chi fa in fretta, fa due volte … La gatta frettolosa fece i gattini ciechi.

La saggezza popolare tramandata di generazione in generazione, o come si suol dire da padre in figlio, è sempre più disattesa dal legislatore, che evidentemente è rimasto orfano da piccolo ed è all’oscuro di queste massime di assoluto buon senso.

Questo errore di fondo si evidenzia ad ogni approvazione della legge di Bilancio, provvedimento omnibus che, si sa bene, in un modo o nell’altro verrà licenziato in modalità “pacchetto completo” e pertanto considerata in assoluto l’occasione migliore per inserire, in fretta e furia, quelle disposizioni che non hanno trovato accoglienza nella normale discussione parlamentare.

E non importa se le stesse avrebbero necessitato di un iter più ragionato, perché l’importante è assecondare questo o quel parlamentare che evidentemente non vede l’ora di veder accostato, quale promotore dell’ennesima, inutile, complicazione burocratica, il proprio nome ai sacrosanti improperi dell’imprenditore di turno.

La disciplina della corresponsione delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 non fa ovviamente eccezione e sulla materia ci regala l’ennesimo provvedimento giuridicamente sgrammaticato del quale non solo si dubita della reale utilità ma soprattutto si fatica a comprende la disciplina causa l’approssimazione con cui risulta scritta.

Un peccato anche perché della follia di un intervento che introducesse il pagamento tracciabile delle retribuzioni avevamo discusso proprio su questa rivista: era l’aprile dello scorso anno e Andrea Asnaghi aveva sapientemente e con grande ironia commentato l’ultima proposta normativa del “prestilegislatore” che oggi è diventata legge dello Stato1.

Tutto si è dimostrato inutile. Troppo dilagante il fenomeno del pagamento in contanti di retribuzioni (con annessa corresponsione di denaro in misura inferiore a quanto indicato sul cedolino paga) per far finta di nulla e non intervenire decisamente per debellare l’orribile piaga.

In attesa degli immancabili chiarimenti (ma possibile che una legge dello Stato abbia sempre bisogno di chiarimenti ufficiali?) vediamo quelli che ad una prima lettura appaiono i punti critici di questo provvedimento, che ci auguriamo sia quanto prima oggetto di vere e proprie modifiche legislative.

Gli intermediari, i mezzi di pagamento e l’impedimento all’incasso

Il comma 910 così esordisce:

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Se la disposizione nella parte iniziale è chiara (committenti e datori di lavoro dovranno rivolgersi ad una banca o un ufficio postale per pagare i propri lavoratori, subordinati o collaboratori che siano), sui mezzi utilizzabili nascono i primi dubbi.

La norma prevede l’utilizzo di un conto (individuabile da un codice IBAN) “indicato” dal lavoratore oppure di uno degli strumenti di pagamento elettronico oggi esistenti: bonifici, addebiti diretti, carte di credito e di debito, rimesse di denaro (cd. Money transfer) e addirittura bitcoin. Si noti come in entrambe le fattispecie non si dispone che il conto o lo strumento sia intestato al lavoratore: titolare del mezzo prescelto potrà essere anche un familiare o addirittura un terzo, con ampi spazi di manovre elusive che la fattispecie può offrire.

Poco convincente l’alternativa del pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, che, data la sua scarsa praticità, è facile ritenere che sarà la meno utilizzata.

L’ultima possibilità è rappresentata dall’emissione di un assegno da consegnare al lavoratore. Si potrà quindi fare ricorso sia ad assegni circolari sia anche ad assegni bancari che riteniamo consigliabile emettere con la dicitura “non trasferibile”, comunque già obbligatoria per gli importi pari o superiori a 1.000 euro. Anche in questo caso la norma prevede che il titolo debba essere solo “consegnato” e non anche intestato al lavoratore: beneficiario potrebbe quindi risultare, come già visto per il conto corrente, un familiare o addirittura un terzo, anche qui con possibilità di comportamenti elusivi.
La materiale consegna dell’assegno potrà peraltro avvenire, così prevede esplicitamente la norma, oltre che direttamente in mani del lavoratore anche in quelle di un suo delegato, ma ciò solo in caso di sussistente impedimento del primo.
Cosa si intenda per impedimento – e come questo debba essere in che modo dimostrato e in quali limiti verificato dal debitore – non è dato sapere: certamente dovrà essere citato nell’atto di procura ma quali siano le circostante che autorizzano la delega e quali poteri e oneri di controllo abbia il soggetto che provvede alla consegna a terzi non risulta in alcun modo specificato.
Normale quindi domandarsi se basterà la mera presentazione di una procura semplice (con allegata una carta di identità) a sollevare da qualsiasi responsabilità il debitore nel caso che il creditore neghi di averla mai rilasciata. Si pensi al caso estremo, ma possibile come visto, dove nella procura venisse indicato un soggetto delegato alla ricezione autorizzando contestualmente l’intestazione dell’assegno allo stesso delegato.
Non aiuta peraltro nemmeno il successivo passaggio dove il legislatore ha previsto che l’impedimento “s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore”. In questi casi la norma lascia intendere che è sufficiente che l’impedimento venga citato, anche in termini assolutamente generici, nella procura scritta, ad esempio “sono impossibilitato a passare di persona, ti mando mio figlio Andrea a ritirare il mio stipendio”.

Come si può notare la platea dei soggetti delegabili è piuttosto vasta rientrandovi non solo il coniuge e il convivente (il riferimento dovrebbe intendersi ai legami ex art. 36 della Legge n. 76/2016) ma anche tutti i familiari in linea collaterale ovvero quei parenti che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’uno dall’altro (fratelli o cugini).

Non sfugga infine che il delegato può anche essere un minorenne, purché abbia compiuto i 16 anni.

Il divieto di utilizzo dei contanti

Il comma 911 stabilisce un primo divieto:

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Il comma è palesemente ridondante: già si è detto come occorra necessariamente servirsi di una banca o di un ufficio postale.
E peraltro, a dirla tutta, il comma è pure doppiamente contraddittorio, in primis perché il divieto di utilizzo del contante è previsto nel caso di apertura di un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
E in secondo luogo perché è altrettanto errato che il divieto valga per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro dato che alcune eccezioni sono proprio contemplate dal comma 913.

La firma per quietanza

Il secondo periodo del comma 912 dispone che:

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Qui non si comprende la necessità di stabilire che l’eventuale firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirebbe “prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
Ovvio, e lo è sempre stato, che una semplice firma su un cedolino paga, ove non accompagnata da una dichiarazione esplicita di quietanza, non può in nessun caso costituire prova dell’incasso del corrispettivo della prestazione lavorativa.
Ed allora cosa si voleva intendere? Che dal prossimo 1° luglio in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti al comma 910, non solo scatterebbero le sanzioni previste dal comma 913, ma che l’importo dichiarato incassato dal lavoratore verrà considerato non corrisposto a prescindere da qualsiasi dichiarazione apposta sul cedolino paga? E se la quietanza fosse riportata su un qualsiasi altro documento scambiato tra le parti? Ed ancora, il lavoratore in questi casi avrebbe diritto alla ripetizione del pagamento spettantegli?
Se questa erano le intenzioni del legislatore, la norma non è certamente scritta in tal senso.

Soggetti esclusi e apparato sanzionatorio

Il comma 913 recita quanto segue:

Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Viene stabilito che la nuova normativa non si applica alla pubbliche amministrazioni. Del resto ci rimane difficile immaginare che qualche Ente pubblico paghi in contanti.
Più ridondante la precisazione che non si applica ai rapporti di lavoro “comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. Semplificando si tratta di tutti gli addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze famigliarmente strutturate.

Anche la disciplina sanzionatoria risulta formulata in modo approssimativo. La sanzione infatti riguarda la violazione dell’obbligo di cui al comma 910 ovvero l’utilizzo di canali che non siano banche o uffici postali e/o il ricorso a modalità diverse da quelle indicate. La domanda che qui nasce spontanea è se la sanzione si riferisca ad ogni lavoratore e ad ogni periodicità di corresponsione oppure sia una sanzione per illecito a condotta permanente, indipendente quindi dal numero di violazioni e dal numero di lavoratori coinvolti.
E poi, quale è l’organo preposto alla contestazione ed all’elevazione della sanzione?

Entrata in vigore

Il secondo periodo del comma 914 dispone che:

Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

A leggere le disposizioni sull’entrata in vigore pare di assistere allo storico programma di Corrado, La Corrida: dilettanti allo sbaraglio.
Si stabilisce infatti che gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano “a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ora, se la matematica non ci inganna, essendo la legge entrata in vigore il 1° gennaio 2018, il centottantesimo giorno successivo andrebbe a cadere il 30 giugno 2018 e pertanto in tale data dovrebbe entrare in vigore la nuova normativa.
E qui ci perdiamo perché il comma 910 indica esplicitamente quale decorrenza della nuova disciplina la data del 1° luglio 2018, esattamente il giorno dopo.
Dove sta l’arcano o meglio l’errore? Un maldestro, soprattutto frettoloso, copia incolla del comma 2 dell’art. 3 del progetto di legge originario che prevedeva che “Indipendentemente dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”1.
E qui torniamo alla storia della gatta e dei suoi poveri gattini ciechi.

Conclusioni

È demoralizzante vedere come la necessità di ridurre l’atavico carico di burocrazia – peraltro oggetto ad ogni tornata elettorale di promesse di semplificazione – venga inesorabilmente vanificata da provvedimenti adottati da un legislatore distratto, incapace e sempre più lontano dalla realtà produttiva.
Pur essendo infatti innegabile la maggiore (sulla carta) tutela che la legge offre ai lavoratori vittime del pagamento in misura inferiore della retribuzioni, chi scrive non nasconde le proprie forti perplessità sulla reale possibilità di porre freno a questo fenomeno. E ciò a prescindere da una, auspicabile, migliore tecnica legiferativa.
Un lavoratore costretto fino ieri ad accettare una retribuzione inferiore ai minimi sindacali avrà oggi la forza di tenersi in tasca la giusta retribuzione solo per il fatto che questa anziché in contanti gli verrà accreditata sul suo conto corrente? Non accadrà invece che la situazione di debolezza nei confronti della parte datorile sia tale da costringere comunque il lavoratore a restituire al proprio datore di lavoro, in contanti, parte del denaro percepito con gli strumenti tracciabili individuati dal legislatore?

1Asnaghi A. “L’ultima follia del prestilegislatore: la proposta di legge per
disciplinare il pagamento delle retribuzioni”, Sintesi, aprile 2017, pag. 22.