Buoni pasto: le nuove regole introdotte dal Decreto 7 giugno 2017, n. 122

di Riccardo Bellocchio, Consulente del lavoro in Milano

In uno “Stato del benessere” (welfare state), spesso in difficoltà nel garantire assistenza e sicurezza sociale ai propri cittadini attraverso politiche pubbliche, si affianca il cosiddetto secondo welfare, ovvero il welfare aziendale.

Il welfare aziendale ad oggi integra risorse, prestazioni e servizi che il welfare state pubblico spesso non riesce ad assicurare, ponendo in essere un sistema per cui un’azienda garantisce ai propri dipendenti dei benefits, al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, a fronte di esenzioni fiscali e contributive. Tra le erogazioni di welfare aziendale, è possibile ricordare iniziative volte al sostegno allo studio, alla genitorialità, alla tutela della salute, fino a proposte per il tempo libero.
L’importanza del welfare aziendale è sempre più riconosciuta, anche grazie ad una regolamentazione maggiore all’interno di alcuni contratti collettivi, che ne prevedono l’introduzione obbligatoria all’interno delle aziende, attraverso l’elaborazione di piani di flexible benefits.
I datori di lavoro, nel panorama aziendale italiano, spesso erogano buoni pasto quale welfare aziendale, nell’ottica di porre attenzione alla necessità di vitto dei propri lavoratori. La disciplina dei buoni pasto è stata da ultimo regolamentata dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122, che ha introdotto importanti novità sull’utilizzo di tali strumenti, ampliando inoltre la platea degli esercizi convenzionabili per l’accettazione degli stessi.
Prima di analizzare nello specifico la nuova disciplina, è bene definire cosa sono i buoni pasto, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 122/2017: il buono pasto è il documento di legittimazione, che può essere emesso in formato sia cartaceo che elettronico, e fornisce al suo titolare il diritto di ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale. Secondo le disposizioni contenute all’art. 51 del Tuir, co, 2, i buoni pasto non concorrono a formare il reddito del dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di € 5,29, se sono in formato cartaceo, e di € 7,00, se invece sono in formato elettronico. Ciò significa che il valore facciale giornaliero del buono pasto può essere determinato dall’azienda, senza che vi sia alcun limite minimo o massimo, ma vanno sempre considerate le soglie che determinano l’esenzione fiscale e contributiva di tale erogazione.
Il buono pasto, quindi, permette al lavoratore di acquistare presso un negozio convenzionato generi alimentari che sopperiscano alle esigenze legate all’alimentazione del giorno di lavoro. Quali soggetti convenzionati possiamo ricordare quelli che: somministrano alimenti e bevande, svolgono attività di mensa aziendale ed interaziendale, vendono al dettaglio prodotti alimentari; a questi sono stati aggiunti, dall’art. 3 del Decreto sopracitato, anche quegli esercizi che svolgono attività di agriturismo, di ittiturismo e presso i banchi del mercato. Il decreto ministeriale precisa che i titolari degli esercizi convenzionabili devono stipulare un accordo con le società di emissione di buoni pasto, ovvero con le imprese certificate che ne svolgono l’attività di emissione: detti accordi devono contenere la durata del contratto, le condizioni economiche, ed il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta; le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza; l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi; l’indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati; l’indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate e l’indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente.
La novità più importante introdotta dal decreto ministeriale, la cui vigenza è iniziata il giorno 9 settembre, riguarda però la possibilità di cumulare fino a otto buoni pasto contemporaneamente, mentre dalla precedente normativa, la L. n. 190/2014, permane il disposto che i buoni pasto non possono essere né commercializzabili e né convertibili in denaro, oltre che non cedibili e di conseguenza esclusivamente utilizzabili dal titolare. Il D.M. n. 122/2017 specifica, infatti, che i buoni pasto sono erogabili solo ai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto e sono distribuibili anche ai soggetti che hanno instaurato con il datore di lavoro un rapporto di collaborazione non subordinato. Ciò significa che il lavoratore titolare del buono non potrà quindi “regalare” il ticket a persone terze, anche qualora fossero parenti o familiari. La cumulabilità dei buoni pasto rappresenta una miglioria per tutti i lavoratori, poiché la precedente normativa ne vietava esplicitamente la possibilità.
Dalla lettura della norma emerge inoltre che è possibile all’interno della stessa azienda, avere contemporaneamente la gestione di buoni pasto sia cartacei che elettronici. Nulla vieta di avere anche all’interno di ogni categoria di lavoratori delle differenziazioni nell’utilizzo dei buoni pasto, ma devono in ogni caso essere rispettati i criteri previsti dall’art. 4 del decreto in commento.

Personalità del buono, non cedibilità, non commercializzazione

Infine, il decreto precisa che il buono pasto consente al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa, e ciò comporta l’utilizzo del ticket mensa solo per l’acquisto di alimentari e bevande e non per beni differenti da quelli commestibili, oltre che specificare che i ticket mensa sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale e quindi, in altre parole, non danno diritto ad alcun resto.
Nonostante la rilevanza mediatica a seguito dell’emanazione del D.M. n. 122/2017, non è stato introdotto alcun obbligo per gli esercizi convenzionabili di stipulare un accordo con le società di emissione, per cui ad oggi i lavoratori possono utilizzare i buoni pasto solo ed esclusivamente presso i soggetti che hanno previsto tale opzione.