Legge di Bilancio 2018 novità per il lavoro

a cura della Redazione delle Notizie Flash, ANCL UP Milano

Pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della G.U. n. 302 del 27 dicembre 2017 la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubbl. in G.U. 29 dicembre 2017, n.302, S.O. n. 62), è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, fatte salve specifiche decorrenze individuate dal Legislatore; tenuto conto dell’ampiezza del le norme inserite nel provvedimento che riguardano modifiche sostanziali sia nell’ambito del lavoro e delle imprese che nell’ambito fiscale, si propone un riepilogo delle principali novità che riguardano l’ambito Lavoro-Imprese (art. 1):

Welfare aziendale – co. 28

Si interviene per integrare le erogazioni del datore di lavoro irrilevanti ai fini reddituali.

Nello specifico si integra l’art. 51, comma 2, TUIR  introducendo la lettera d-bis) ovvero la possibilità, da parte dei datori di lavoro e dei committenti in caso di collaborazioni coordinate e continuative, di riconoscere a favore dei lavoratori e dei loro familiari purché a carico, somme o rimborsi da destinare all’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La norma precisa che l’offerta deve riguardare la “generalità o categorie di dipendenti”, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste dal codice civile -dirigenti, quadri, operai-, bensì a tutti i lavoratori “di un certo tipo” ad esempio tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica o che si trovano nella “medesima situazione” come previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 326/1997 a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscono. Si specifica inoltre che i beneficiari possono anche essere, oltre agli stessi lavoratori, i familiari, purché a carico, indicati all’art. 12 TUIR ovvero:

– coniuge non legalmente ed effettivamente separato,

– figli compresi quelli naturali riconosciuti,

– figli adottivi e gli affidati,

– ogni altra persona indicata nell’art 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.

Il datore di lavoro ha tre modalità per riconoscere il benefit:

1. erogazione di somme finalizzate all’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;

2. rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico, in questo caso si ritiene necessario che il lavoratore documenti la spesa sostenuta;

3. acquisto diretto del datore di lavoro degli abbonamenti al trasporto pubblico.

Le somme di cui sopra potranno essere riconosciute volontariamente o sulla base di un contratto accordo o regolamento aziendale. In pratica il Legislatore lascia libertà al datore di lavoro di scegliere lo strumento di attivazione dell’erogazione del benefit riconoscendo la libertà di qualsiasi scelta a differenza di quanto invece disposto nella lettera f) del medesimo art. 51, comma 2, TUIR.

Incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile – co. da 100 a 108

Al fine di promuove l’occupazione giovanile stabile è riconosciuto, ai datori privati l’esonero del versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite di importo massimo di 3.000 euro su base annua per 36 mesi, per assunzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tutele crescenti ex D.lgs n. 23/2015, ovvero, conversione di un contratto a tempo determinato in indeterminato con riferimento a soggetti che non abbiano compiuto il 30esimo anno d’età per 12 mesi, di giovani che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

Inoltre, per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto nei confronti dei soggetti che non abbiano compiuto il 35esimo anno d’età, ferme restando le precedenti condizioni.

Sono previste due deroghe a tale condizione. La prima è generale e riguarda i soggetti che abbiano svolto periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro che non siano successivamente proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. L’altra eccezione riguarda invece esclusivamente i lavoratori che siano già stati assunti con il nuovo incentivo previsto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) ma l’agevolazione non sia stata fruita interamente dal datore di lavoro che li ha assunti. In tal caso, se un altro datore di lavoro procede all’assunzione alle condizioni generali previste, potrà usufruire dello sgravio per il periodo residuo utile alla piena fruizione ferma restando la verifica dell’età del lavoratore all’atto dell’assunzione. La misura agevolativa spetta anche nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un ordinario contratto a tempo indeterminato. In tale ipotesi, tuttavia, la durata dello sgravio è di 12 mesi e decorrerà dal primo mese successivo a quello di scadenza degli incentivi previsti per i datori di lavoro che proseguono il contratto al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell’articolo 47, comma 7   del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Quindi, al momento della prosecuzione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro usufruirà delle agevolazioni previste dal citato art. 47 per 12 mesi ed al termine di tale periodo potrà usufruire dello sgravio parziale previsto dalla Legge n. 205/2017 per 12 mesi. Soggette al regime della agevolazione anche le trasformazioni di contratti di lavoro a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato. La verifica dei requisiti dovrà essere effettuata alla data di conversione o di prosecuzione del contratto in un ordinario contratto a tempo indeterminato. È inoltre previsto che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non debbono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Come si potrà notare, il perimetro è l’unità produttiva ma non ci sono eccezioni in ordine alle mansioni, qualifiche o categorie dei lavoratori con i quali il rapporto di lavoro è cessato. Accanto a tale condizione è prevista anche una ipotesi di decadenza. In particolare, qualora il datore di lavoro nei sei mesi successivi alla predetta assunzione proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, subirà la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Incentivi assunzioni al Sud – co. 893 – 894

Si prevede che, solo per il 2018, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia di lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni, ovvero di età superiore che risultano privi di impiego regolarmente retribuito, le agevolazioni della Legge di Bilancio medesima potranno essere incrementate fino al 100% entro il limite massimo di 8.060 euro annui. L’agevolazione, a differenza di quella generale che opera su tutto il territorio nazionale, non è automatica. Occorrerà infatti attendere che si dia seguito all’incremento mediante un atto che consenta l’utilizzo delle risorse previste dai programmi operativi nazionali e dai programmi operativi complementari, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 893 non prevede una specifica regolamentazione di tale incentivo in quanto è previsto il rinvio al comma 100 e quindi alle agevolazioni generali.

Come anticipato, è prevista una peculiarità rispetto alle suddette agevolazioni strutturali. Infatti, per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, la platea dei lavoratori riguarda non solo i soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ma anche i soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ricordiamo che la condizione di soggetto privo di impiego da almeno sei mesi così è regolata dal D.M. 20 marzo 2013. Si tratta di coloro che:

  • negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;

  • negli ultimi sei mesi hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Tale requisito deve essere rilevato all’atto dell’assunzione ovvero della trasformazione di un contratto a tempo indeterminato in un rapporto a tempo indeterminato. Si rimane in attesa dell’atto regolamentativo della norma.

Irap – deducibilità per lavoratori stagionali – co. 116

Prevista la deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ex artt. da 5 a 9 del D.lgs. n. 446/1997.

Variazione soglie di reddito Bonus Renzi – co. 132

Aumentano le soglie di reddito imponibile ai fini del diritto alla corresponsione del bonus relativo al credito d’imposta di 960 euro rispettivamente a 24.600,00 euro ed a 26.600,00. In questa seconda ipotesi il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Ticket Naspi licenziamento collettivo

co. 137

Dal 1° gennaio 2018 l’aliquota percentuale da applicare, per ogni licenziamento effettuato nella procedura dei licenziamenti collettivi, prevista per l’accesso alla Naspi è aumentata all’82% con esclusione dei licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017.

Limite di reddito complessivo figli a carico – co. 252 – 253

Viene elevato da 2.840,51 a 4.000,00 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.

Più in dettaglio il comma 252, integrando l’art. 12, co. 2, del TUIR (che disciplina le detrazioni spettanti, a fini IRPEF, per i familiari a carico), eleva da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Resta invece fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico. Si rammenta che l’art. 12, co. 2 del TUIR consente di usufruire delle detrazioni per familiari a carico purché le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Corresponsione dei compensi e degli emolumenti ai lavoratori– co. 910 – 914

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

Per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati:

  • con le pubbliche amministrazioni;

  • né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Libro unico del lavoro in modalità telematica – co. 1154

Si differisce dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro. Tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro. Il comma in esame reca anche una novella di coordinamento con il suddetto differimento, relativamente al settore agricolo.

Fonte: Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubbl. in G.U. 29 dicembre 2017, n.302, S.O. n. 62